Leasing traslativo: insinuazione al passivo e applicabilità dell’art. 72-quater l. fall. anche per risoluzione ante fallimento
27 Novembre 2014
Ai sensi del terzo comma dell'art. 72-quater l. fall. il concedente ha diritto a insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione. Si ritiene che il credito da considerarsi sia quello complessivo, ovvero comprensivo di capitale scaduto attualizzato e rate scadute e impagate ante fallimento e ciò per differenza rispetto all'espressione “credito residuo in linea capitale” di cui al comma 2 del medesimo. Pertanto, alla luce della chiara dizione letterale della norma, si ritiene che non si possa ammettere al passivo il credito vantato dalla società di leasing (che in sede di ricorso ex art. 98 l. fall. richiedeva l'ammissione sia dei canoni scaduti che di quelli a scadere), perché si tratta di credito non ancora determinato, perché dipendente dagli esiti delle ricollocazione. Si ritiene condivisibile l'affermazione per cui la disciplina di cui all'art. 72-quater l. fall. sarebbe invocabile non solo nel caso di scioglimento del contratto effettuato dal curatore, ma anche nei casi di risoluzione del leasing ante fallimento. Si osserva, infatti, che vi è analogia sostanziale tra risoluzione e scioglimento operato dal curatore e che non appare logico applicare discipline diverse a situazioni sostanzialmente analoghe. |