Fallimento: procedura competitiva per l’affitto d’azienda e poteri del giudice delegato

La Redazione
21 Novembre 2014

Il potere del giudice delegato di sospensione, ex art. 107, comma 4, l. fall., è limitato alle sole procedure di aggiudicazione di contratti di vendita e non può essere esteso, neanche in via analogica, a fattispecie relative all'aggiudicazione di un contratto di affitto d'azienda.

Il potere del giudice delegato di sospensione, ex art. 107, comma 4, l. fall., è limitato alle sole procedure di aggiudicazione di contratti di vendita e non può essere esteso, neanche in via analogica, a fattispecie relative all'aggiudicazione di un contratto di affitto d'azienda.
Il richiamo all'art. 107 l. fall., operato dall'art. 104-bis, comma 2, l. fall. per quanto attiene all'affitto d'azienda, deve intendersi riferito alla ratio generale di tale disposizione, e cioè che l'affitto d'azienda deve avvenire all'esito dell'esperimento di una procedura competitiva, senza però imporre l'applicabilità di tutte le disposizioni contenute nell'art. 107 l. fall., specificatamente dettate per le sole vendite competitive, e non suscettibili di interpretazione analogica ai casi di affitto.

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