Azione di responsabilità proposta dal curatore in luogo dei creditori sociali: danno risarcibile e onere della prova

La Redazione
13 Novembre 2014

Nell'azione di responsabilità proposta dal curatore in luogo dei creditori sociali, ex art. 2497, comma 4, c.c., ciò che è risarcibile è soltanto la lesione al patrimonio della società che ha causato un'insufficienza patrimoniale ostativa al soddisfacimento dei creditori sociali.

Nell'azione di responsabilità proposta dal curatore in luogo dei creditori sociali, ex art. 2497, comma 4, c.c., ciò che è risarcibile non è una lesione al patrimonio sociale della società fallita tout court, bensì soltanto quella lesione al patrimonio della società che ha causato un'insufficienza patrimoniale ostativa al soddisfacimento dei creditori sociali, integralmente ovvero in quella misura minore rispetto all'integrità patrimoniale che sarebbe risultata anteriormente a detta lesione.

Spetta alla parte attrice dedurre e, soprattutto, provare che dalle contestate condotte si sia provocata una insufficienza al patrimonio sociale che non ha consentito di soddisfare i creditori ammessi al passivo fallimentare nella misura pari a quella che sarebbe risultata in assenza del prospettato illecito.
La perdita di valore del complesso aziendale, il mancato pagamento dei canoni e la loro corresponsione ad un valore inferiore a quello di mercato rappresentano sicuramente dei danni causati al patrimonio sociale, ma di per sé non risultano sufficienti ed idonei a configurare e dimostrare un danno verificatosi ex art. 2497, comma 4 c.c., anche ai creditori sociali.

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