Cooperativa insolvente. Fallimento o liquidazione coatta amministrativa?

La Redazione
03 Ottobre 2014

Qualunque società cooperativa può essere soggetta alla liquidazione coatta amministrativa. Nel caso in cui la società cooperativa svolga un'attività commerciale, e si trovi in situazione di insolvenza, allora può essere sottoposta anche a procedura fallimentare, con applicazione del principio della prevenzione.

Qualunque società cooperativa può essere soggetta alla liquidazione coatta amministrativa. Nel caso in cui la società cooperativa svolga un'attività commerciale, e si trovi in situazione di insolvenza, allora può essere sottoposta anche a procedura fallimentare, con applicazione del principio della prevenzione, contenuto nell'art. 196 l. fall., per la risoluzione degli eventuali conflitti in caso di concorso di procedure concorsuali. Non possono invece mai essere sottoposte a fallimento, pur svolgendo attività commerciale, quelle società cooperative disciplinate da leggi speciale che espressamente escludono tale opzione, quali le banche cooperative, le assicurazioni cooperative, le mutue assicuratrici, le cooperative di mutuo soccorso.

Ai fini dell'assoggettamento a procedura fallimentare la qualità di imprenditore commerciale non può trarsi esclusivamente da parametri di natura quantitativa ma deve darsi rilevanza all'attività in concreto svolta dall'impresa debitrice, in quanto può essere sufficiente un semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno affinché vi sia la natura agricola dell'impresa.

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