Concordato e fusione societaria: regime delle opposizioni e trattamento dei creditori

La Redazione
12 Settembre 2014

Nell'ipotesi in cui il piano concordatario preveda un'operazione di fusione l'opposizione all'omologazione, ex art. 180 l.fall., non può assorbire l'opposizione alla fusione, ex art. 2503 c.c., che è norma avulsa da qualsiasi principio maggioritario e si ricollega al principio di cui all'art. 2740 c.c., senza prevedere alcun limite soggettivo di applicazione.

Nell'ipotesi in cui il piano concordatario preveda un'operazione di fusione l'opposizione all'omologazione, ex art. 180 l.fall., non può assorbire l'opposizione alla fusione, ex art. 2503 c.c., che è norma avulsa da qualsiasi principio maggioritario e si ricollega al principio di cui all'art. 2740 c.c., senza prevedere alcun limite soggettivo di applicazione.
Ne consegue che i creditori delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione alla fusione che pregiudichi i loro interessi davanti al tribunale delle imprese.

Il trattamento dei creditori della società partecipante alla fusione (diversa da quella in concordato preventivo) dipende dal momento in cui si è perfezionato l'atto di fusione: solo se la fusione si è perfezionata anteriormente alla presentazione della domanda di concordato preventivo i creditori della società eventualmente incorporata nella società in concordato preventivo sono concorsualizzati, con la conseguenza che hanno diritto di voto e possono proporre opposizione all'omologazione. Nell'ipotesi contraria, invece, gli stessi sono da considerare come creditori posteriori, con la conseguenza che il piano concordatario deve prevedere le risorse per far fronte al loro pagamento.

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