Stazione appaltante in concordato e istanza per pagamenti di prestazioni del subappaltatore

La Redazione
11 Giugno 2014

La stazione appaltante può, in pendenza della procedura di concordato con continuità aziendale, essere autorizzata a provvedere, ex art. 118, commi 3 e 3-bis, Codice degli appalti, come modificato dal d.l. n. 145/13, ai pagamenti dovuti per prestazioni eseguite dai subappaltatori.

La stazione appaltante può, in pendenza della procedura di concordato con continuità aziendale, essere autorizzata a provvedere, ex art. 118, commi 3 e 3-bis, Codice degli appalti, come modificato dal d.l. n. 145/13, ai pagamenti dovuti per prestazioni eseguite dai subappaltatori.
Tale facoltà non può, invece, essere riconosciuta qualora la società abbia presentato unicamente la domanda prenotativa di concordato, ex art. 161, comma 6, l. fall., perché in tale fase non è ancora possibile stabilire la tipologia di concordato che eventualmente costituirà oggetto di ammissione, se cioè sarà in continuità, come richiesto dall'art. 118, oppure di natura liquidatoria.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.