Fallimento e misure antimafia: separazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo dalla massa attiva

La Redazione
23 Maggio 2014

I beni sottoposti a sequestro preventivo devono essere separati dalla massa attiva del fallimento, ai sensi dell'art. 64, d. lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), mediante consegna formale all'amministratore giudiziario a cura del curatore.

I beni sottoposti a sequestro preventivo devono essere separati dalla massa attiva del fallimento, ai sensi dell'art. 64, d.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), mediante consegna formale all'amministratore giudiziario a cura del curatore, il quale è tenuto a compiere tutte le operazioni necessarie per l'effettiva separazione dei beni, anche nel caso di somme versate su unico c/c bancario relative ad attività di liquidazione già eseguita.

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