Concordato con continuità aziendale e disciplina degli appalti pubblici

La Redazione
12 Maggio 2014

Per la presentazione dell'istanza al Tribunale competente per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, in merito all'autorizzazione a provvedere ai pagamenti dovuti dalla stazione appaltante per le prestazioni eseguite dall'affidatario sono legittimati in concorso sia la stazione appaltante che l'impresa affidataria dei lavori in concordato con continuità aziendale.

Per la presentazione dell'istanza al Tribunale competente per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, in merito all'autorizzazione a provvedere ai pagamenti dovuti dalla stazione appaltante per le prestazioni eseguite dall'affidatario, ex art. 118, comma 3-bis, del D.lgs. n. 163/2006, sono legittimati in concorso sia la stazione appaltante che l'impresa affidataria dei lavori in concordato con continuità aziendale. Qualora si considerasse legittimata la sola stazione appaltante si andrebbe contro alla ratio della norma, che consiste in un coordinamento tra la disciplina degli appalti pubblici e la normativa fallimentare, in quanto la stazione appaltante potrebbe anche non venire tempestivamente a conoscenza dell'ammissione dell'impresa affidataria al concordato preventivo.

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