Vendita del complesso aziendale di impresa in amministrazione straordinaria
09 Maggio 2014
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 65, d. lgs. n. 270/1999, per le controversie riguardanti la lesione di diritti soggettivi in ordine alla fase liquidatoria di una procedura di vendita del complesso aziendale di impresa in amministrazione straordinaria. Nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, il legislatore ha inteso stabilire, mediante gli artt. 62 e 63, d. lgs. n. 270/99, precise prescrizioni per la salvaguardia della pluralità di interessi coinvolti (dei creditori, dei lavoratori, alla conservazione del patrimonio produttivo): tali vincoli costituiscono un limite al potere discrezionale del Commissario straordinario e del Ministero competente nell'espletamento della procedura finalizzata all'alienazione dei beni dell'impresa insolvente. L'art. 63 d.lgs. n. 270/1999 prevede che la valutazione dell'azienda, ai fini della vendita, deve tenere conto della redditività, anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio successivo. Tale norma contiene un criterio inderogabile per pervenire alla corretta stima del complesso aziendale, con la conseguenza che se l'esperto incaricato dai commissari giudiziali, nel proprio elaborato ha preso in considerazione la redditività negativa per un quadriennio anziché per il biennio previsto dalla norma, con conseguente deprezzamento dei beni oggetto di valutazione, la procedura di vendita deve essere dichiarata nulla. Con riferimento alla vendita dei beni di un'azienda in amministrazione straordinaria, gli organi preposti alla procedura possono procedere alla vendita ad un prezzo inferiore a quello determinato in sede peritale, ma l'esame deve avvenire sulla base del valore determinato ai sensi dell'art. 63, comma 1, d. lgs. n. 270/1999. |