Leasing finanziario risolto prima della dichiarazione di fallimento: inapplicabile l’art. 72-quater l. fall.

La Redazione
30 Aprile 2014

L'art. 72-quater l.fall., applicabile ai contratti di locazione finanziaria che si siano risolti successivamente alla dichiarazione di apertura della procedura concorsuale, non può essere applicato, analogicamente, ai contratti di leasing di tipo traslativo che si siano risolti prima della dichiarazione di fallimento.

L'art. 72-quater l. fall., applicabile ai contratti di locazione finanziaria che si siano risolti successivamente alla dichiarazione di apertura della procedura concorsuale, non può essere applicato, analogicamente, ai contratti di leasing di tipo traslativo che si siano risolti prima della dichiarazione di fallimento.

In caso di leasing traslativo, contratto nel quale il bene è destinato a conservare un valore residuo apprezzabile alla scadenza del rapporto, si applica analogicamente l'art. 1526 c.c. e il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa produce i suoi effetti ex tunc, dalla data di stipula del contratto.

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