Nessuna incompatibilità per l’accomandatario della holding pura

La Redazione
24 Giugno 2016

Con il Pronto Ordini n. 126/2016 il Consiglio Nazionale dei Commercialisti dà l'ok all'esercizio della professione da parte del socio accomandatario di società avente ad oggetto la gestione di quote di s.r.l.

Il commercialista, socio accomandatario di società avente ad oggetto la gestione di quote di s.r.l. (holding pura), può svolgere la professione senza incappare in nessuna incompatibilità. È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 126/2016 emesso dal CNDCEC in risposta allo specifico quesito presentato dall'Ordine di Livorno: il socio accomandatario in questione è incompatibile? La risposta è no in quanto, si legge nel Pronto Ordini, il caso non ricade nell'esclusione prevista dall'art. 4 lett c) D.Lgs. n. 139/2005 (incompatibilità “dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti”).

Il caso di specie, per il Consiglio Nazionale, va inquadrato alla luce dell'oggetto sociale della società amministrata che “è una holding pura in quanto svolge esclusivamente l'attività di gestione delle quote di una società a responsabilità limitata”. Ovvero un'ipotesi in cui l'incompatibilità è esclusa dalle stesse Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui al menzionato art. 4 emanate dal CNDCEC nell'ottobre 2010 e aggiornate nel marzo 2012. In particolare, le citate Note negano l'incompatibilità nel caso in cui l'attività d'impresa sia diretta alla gestione patrimoniale immobiliare e mobiliare. “In questo caso – conclude il Pronto Ordini – è l'oggetto dell'attività svolta (e non la verifica sulla prevalenza dell'interesse economico del socio-amministratore, ovvero la circostanza che l'amministratore agisca in base a uno specifico mandato professionale) ad escludere l'insorgere di una ipotesi di incompatibilità”.

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