Cessione agevolata dei beni ai soci: la deducibilità della minusvalenza non è abusiva
24 Agosto 2017
La minusvalenza derivante dalla cessione agevolata ai soci dei beni immobili di una società può essere dedotta, ai fini Ires e Irap: ciò non costituisce abuso del diritto. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 101 del 27 luglio 2017. Dopo aver esaminato altri aspetti relativi alla cessione agevolata in precedenti risoluzioni (n. 98, n. 99, n. 100: si vedano le precedenti news, in questo portale), l'Agenzia delle Entrate risponde a un nuovo interpello formulato da una società esercente attività immobiliare di locazione, che ha effettuato la cessione di alcuni immobili, già condotti dai soci in locazione, ai sensi dell'art. 1, commi da 115 a 120, L. n. 208/2015. Poiché la cessione agevolata ha generato una minusvalenza civilistica e fiscale, la società chiede se si possa considerare deducibile ai fini Ires e Irap tale minusvalenza, prospettando una soluzione positiva. La Risoluzione conferma che è possibile dedurre la minusvalenza, non integrando tale condotta un abuso del diritto ex art. 10-bis L. n. 212/2000. Più precisamente: la minusvalenza derivante dalla cessione agevolata ai soci dei beni immobili della società può essere dedotta, ai fini Ires, qualora determinata prendendo a riferimento un corrispettivo non inferiore al valore normale del bene. Ai fini Irap, la minusvalenza è deducibile secondo l'importo rilevato in contabilità, sulla base del principio della presa diretta dal bilancio.
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