La personalità giuridica della società non impedisce atti di donazione

La Redazione
24 Settembre 2015

In assenza di espresse indicazioni normative, le società hanno capacità giuridica e capacità di agire generale, anche rispetto ad atti a titolo gratuito o dettati da spirito di liberalità, posto che la determinazione dell'oggetto sociale non comporta alcuna limitazione alla capacità della persona giuridica. L'assunto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18449 depositata il 21 settembre 2015.

In assenza di espresse indicazioni normative, le società hanno capacità giuridica e capacità di agire generale, anche rispetto ad atti a titolo gratuito o dettati da spirito di liberalità, posto che la determinazione dell'oggetto sociale non comporta alcuna limitazione alla capacità della persona giuridica. L'assunto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18449 depositata il 21 settembre 2015.

Il caso. La curatela fallimentare di una s.p.a. eccepiva in sede processuale la nullità “genetica” di un atto di donazione avente ad oggetto un immobile di ingente valore effettuato dalla società a favore di un partito politico al fine di consentire a quest'ultimo di pagare i debiti che lo attanagliavano.

I giudici dei due gradi di merito rigettavano le domande della curatela, negando fondamento alla tesi del vizio di causa dell'atto di donazione deliberato dall'assemblea, in termini di mancanza di coerenza con l'oggetto sociale.

La curatela ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'appello lamentando l'errore in diritto consistente nell'aver ridotto il problema della validità di una donazione da parte di una società al tema più generale della capacità del donante, trascurando il profilo della compatibilità con la causa del contratto di società.

La donazione da parte di una società. La questione di diritto che viene proposta ai giudici di legittimità riguarda dunque la nullità genetica dell'atto di liberalità effettuato dalla s.p.a. per l'incompatibilità della causa di quest'ultimo con quella del contratto di società e cioè con lo scopo lucrativo di cui all'art. 2247 c.c.

Tale ricostruzione, sottolinea la S.C., è riconducibile alla tesi sostenuta in anni lontani dalla dottrina secondo la quale non erano ammissibili donazioni da parte di società per l'incompatibilità di tali atti sia con l'oggetto sociale, che con lo scopo di realizzazione di utili da dividere tra i soci, con la conseguente affermazione per cui la società non avrebbe capacità di agire nel senso della capacità di donare.

La capacità giuridica della persona giuridica. La cultura giuridica attuale è invece giunta a riconoscere alle società, come a tutte le persone giuridiche, capacità generale, ossia la capacità di essere parte di qualsiasi atto o rapporto giuridico, anche estraneo all'oggetto sociale.

Gli argomenti che i giudici di legittimità richiamano a sostegno di tale ricostruzione sono diversi: la considerazione che la capacità giuridica non è graduabile, le difficoltà che sorgerebbero nel definire i limiti della capacità funzionale, oltre alla mancanza di limitazioni normative della capacità giuridica. Si aggiunga poi la rilevanza dell'art. 2384-bis c.c., applicabile ratione temporis, norma introdotta per tutelare la buona fede dei terzi nei confronti dei quali sono in opponibili gli atti estranei all'oggetto sociale compiuti dagli amministratori.

In conclusione, l'oggetto sociale non costituisce un limite alla capacità della società, bensì un limite al potere deliberativo e rappresentativo degli organi sociali. Ne consegue che le società non hanno una sorta di capacità “speciale” limitata agli atti strumentali all'oggetto sociale, ma una capacità generale e ben possono essere parte di qualsiasi atto o rapporto giuridico, ad esclusione di quelli che presuppongono l'esistenza di una persona fisica.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso condannando la curatela ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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