Nuove disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario cooperativo

Fabio Fiorucci
24 Novembre 2016

La Banca d'Italia ha pubblicato (19° aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 recante Disposizioni di Vigilanza per le banche, Parte Terza, nuovo Capitolo 5 'Gruppo Bancario Cooperativo'), la versione definitiva delle disposizioni di vigilanza che disciplinano il gruppo bancario cooperativo introdotto con la legge di riforma delle BCC, la legge n. 49/2016 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 14 febbraio 2016 n. 18.

La Banca d'Italia ha pubblicato (19° aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 recante Disposizioni di Vigilanza per le banche, Parte Terza, nuovo Capitolo 5 'Gruppo Bancario Cooperativo'), la versione definitiva delle disposizioni di vigilanza che disciplinano il gruppo bancario cooperativo introdotto con la legge di riforma delle BCC, la legge n. 49/2016 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 14 febbraio 2016 n. 18.

La riforma del credito cooperativo ha introdotto nel Testo unico bancario (TUB) l'istituto del “gruppo bancario cooperativo”, composto da una banca capogruppo in forma di società per azioni avente un patrimonio netto di almeno un miliardo di euro, dalle banche di credito cooperativo (BCC) affiliate alla capogruppo attraverso un contratto (detto “di coesione”), nonché da altre società bancarie, finanziarie e strumentali. Con l'adesione al contratto di coesione, le BCC si sottopongono ai poteri di direzione e coordinamento della capogruppo. La solidità del gruppo è assicurata da accordi con cui le banche aderenti garantiscono in solido i creditori esterni e si forniscono reciproco sostegno per preservare la solvibilità e liquidità di ciascuna banca del gruppo.

Con le disposizioni attuative di recente emanate, la Banca d'Italia ha regolamentato i seguenti aspetti: i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo; il contenuto minimo del contratto di coesione; le caratteristiche della garanzia in solido; il procedimento per la costituzione del gruppo e l'adesione allo stesso; i requisiti specifici dei gruppi provinciali.

È previsto un periodo transitorio (fino al 3 maggio 2016) per la presentazione alla Banca d'Italia delle iniziative di costituzione dei nuovi gruppi bancari cooperativi.

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