Azione di responsabilità del curatore: si chiede l’inserimento dei “prospetti”

La Redazione
25 Gennaio 2016

Con una comunicazione firmata dal Presidente della Sezione Specializzata in materia di impresa, il Tribunale di Milano invita i difensori delle procedure e dei convenuti nelle cause di responsabilità promosse dai curatori fallimentari nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori di società di capitali ad inserire nella prima pagina degli atti introduttivi dei procedimenti due Prospetti, predisposti ad hoc dalla sezione meneghina.

Con una comunicazione firmata dal Presidente della Sezione Specializzata in materia di impresa, il Tribunale di Milano invita i difensori delle procedure e dei convenuti nelle cause di responsabilità promosse dai curatori fallimentari nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori di società di capitali ad inserire nella prima pagina degli atti introduttivi dei procedimenti due Prospetti, predisposti ad hoc dalla sezione meneghina.

Le controversie interessate sono quelle promosse dai curatori fallimentari ai sensi dell'art. 146 l. fall., spesso caratterizzate da un'elevata complessità dovuta all'ampiezza dell'arco temporale in cui si inseriscono le vicende gestorie e gli addebiti mossi ai convenuti. Per semplificare l'attività di lettura e di individuazione degli elementi salienti della vicenda, sono dunque stati elaborati due Prospetti di cui il Presidente ritiene utile l'inserimento negli atti introduttivi.

Per la citazione, il modello è denominato Prospetto dei fatti costitutivi della domanda, mentre il Prospetto delle contestazioni e dei fatti estintivi/impeditivi/modificativi della pretesa dovrà essere allegato alla comparsa di risposta. Entrambi comprendono alcune voci “tipiche” ed altre da riempire con indicazioni sintetiche, senza che ciò abbia alcuna incidenza sul contenuto specifico dell'atto difensivo.

L'iniziativa, come si legge nella comunicazione, aderisce allo spirito delle recenti modifiche legislative intervenute in tema di sintesi nella redazione degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice depositati in via telematica (art.16-bis, comma 9-octies, d.l. n. 179/2012, come modificato dal d.l. n. 83/2015) e di priorità nella trattazione delle controversie in cui è parte un fallimento, come previsto dall'art. 43 l. fall., modificato dal d.l. n. 83/2015.

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