Accomandanti: accesso alla contabilità e divieto di concorrenza
25 Maggio 2016
Con la sentenza n. 10715/16, i Supremi Giudici hanno riconosciuto la legittimità del rifiuto dei soci accomandanti di partecipare all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio della s.a.s. laddove non siano stati posti in condizione di verificare la contabilità sociale.
Il caso. La Corte d'appello di Palermo, accogliendo il ricorso dei soci accomandanti di una s.a.s., annullava la delibera con la quale i predetti erano stati esclusi dalla società ritenendo giustificata la loro mancata partecipazione all'assemblea per non essere stati messi nelle condizioni di poter visionare la documentazione relativa ai bilanci da approvare, ritenendo al contempo insussistente la violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2301 c.c., non applicabile al socio accomandante.
Diritto di verificare la contabilità. Il ricorso presentato dall'amministratore unico della s.a.s. innanzi alla Corte di Cassazione lamenta, oltre a vari vizi processuali ritenuti insussistenti, l'erroneità della pronuncia ricostruendo le contestazioni mosse ai soci esclusi, argomentazioni dichiarate eccentriche ed inammissibili dalla S.C. Ugualmente inammissibile è la censura che sostiene l'inapplicabilità dell'art. 2261 c.c. alla società in accomandita semplice. Il giudice di merito ha infatti argomentato diversamente la sua decisione facendo ricorso, in particolare, all'applicazione dell'art. 2320, comma 3, c.c. riconoscendo così al socio il diritto alla verifica della contabilità sociale. Tale premessa legittima il rifiuto dei soci accomandanti di partecipare all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio in assenza delle condizioni necessarie al controllo dei relativi documenti, condotta che non può dunque giustificare l'esclusione degli stessi dalla società.
Divieto di concorrenza. Anche per quanto riguarda la supposta violazione del divieto di concorrenza, la Corte di legittimità condivide le motivazioni della sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato il principio giurisprudenziale per cui il divieto di concorrenza, previsto dall'art. 2301 c.c. con riguardo ai soci di s.n.c., è applicabile nei confronti dei soli soci accomandatari di s.a.s. i quali, in virtù del combinato disposto degli artt. 2315 e 2318 c.c. hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci di s.n.c., e non invece nei confronti degli accomandanti, salvo eventuali pattuizioni del contratto sociale. In conclusione, la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. |