Fondazioni Onlus: adempimenti di bilancio annuale

25 Maggio 2017

Fondazioni Onlus: a quale Ente (Regione / Agenzia Entrate) devono obbligatoriamente inviare il bilancio annuale completo di relazione del Collegio dei Revisori le Fondazioni con riconoscimento ONLUS? Esiste una specifica data di scadenza per l'eventuale tale invio?

Fondazioni Onlus: a quale Ente (Regione / Agenzia Entrate) devono obbligatoriamente inviare il bilancio annuale completo di relazione del Collegio dei Revisori le Fondazioni con riconoscimento ONLUS? Esiste una specifica data di scadenza per l'eventuale tale invio?

In esito al quesito posto va osservato che l'art. 25 D.lgs. n. 460/1997, introducendo al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 l'art. 20-bis, ha dettato precisi obblighi formali e contabili in capo alle Onlus. Il citato art. 20-bis testualmente recita:

“le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:

a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22.

[…]

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

[…]

5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili”.

Pertanto la norma riportata prevede che le Onlus, devono assolvere, a pena di decadenza dai benefici fiscali esclusivamente i seguenti adempimenti :

  • redigere, relativamente all'attività complessivamente svolta, comprensiva cioè sia dell'attività istituzionale che delle attività connesse, le scritture contabili cronologiche e sistematiche redatte in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo delle gestione;
  • redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, un apposito documento contenente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Onlus, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali: trattasi del bilancio o rendiconto annuale opportunamente elaborato al fine di porre in rilievo le diverse attività svolte dalla Onlus;
  • conservare le scritture, unitamente alla relativa documentazione, fino a quando non sia scaduto il termine di accertamento;
  • relativamente alle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, tenere una contabilità specifica concernente le attività stesse.

Non esiste pertanto alcuna norma che impone l'invio del bilancio ad enti di natura regionale o nazionale.

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