Esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa e rapporto di lavoro: rimessione alle S.U.
26 Maggio 2017
La questione relativa ai rapporti tra delibera di esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa e rapporto di lavoro ha avuto soluzioni contrastanti, da parte della giurisprudenza. Sussistono incertezze applicative sulle regole da applicare in tema di tutela del socio lavoratore in caso di esclusione dalla cooperativa. Per questo, la Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 13030, trasmette il ricorso al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Il caso. Il socio di una cooperativa impugnava il licenziamento comminatogli per assenza ingiustificata dal posto di lavoro. La domanda veniva rigettata, in primo e secondo grado, sul presupposto che la mancata pregiudiziale impugnazione della delibera con cui il socio era stato escluso dalla cooperativa aveva reso inevitabile l'estinzione del rapporto lavorativo, con la conseguente ininfluenza dell'impugnazione del licenziamento. L'ex socio lavoratore proponeva, quindi, ricorso per cassazione. La Sezione Lavoro della Cassazione evidenzia che per la soluzione della vicenda sottoposta alla sua attenzione emergono una serie di questioni controverse, che sono state oggetto di soluzioni contrastanti da parte della giurisprudenza. La delibera di esclusione e gli effetti sul rapporto di lavoro. L'art. 5, comma 2, L. n. 142/2001 dispone che il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con la disciplina codicistica (artt. 2526, 2527 e 2533). Ci si è chiesti se la mancata impugnazione della delibera di esclusione del socio nei termini, in presenza della sola impugnazione del licenziamento, determini comunque l'esclusione ex lege di cui alla norma citata e se, a contrario, la mancata impugnazione della delibera renda vana la successiva impugnazione del licenziamento. La tutela del lavoratore escluso dalla cooperativa. Altre questioni attengono alla tutela del socio lavoratore escluso: anche in questo caso, e con particolare riferimento all'ipotesi di delibera di esclusione illegittima, non si registra una posizione univoca della giurisprudenza, ma si sono prospettate due soluzioni opposte, una incentrata sulla tutela di diritto comune (Cass. n. 14741/2011), l'altra che valorizza la tutela giuslavoristica, anche ex art. 18 L. n. 300/70. Sul punto, incerto è anche il valore da assegnare all'art. 2, L. n. 142/2001, ai sensi del quale non si applica l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori in caso di cessazione del rapporto associativo. Il motivo dell'esclusione. Assume poi rilevanza il motivo sostanziale che ha condotto all'esclusione del socio lavoratore: secondo un primo orientamento della Cassazione, infatti, ai fini della ricostituzione della posizione di socio lavoratore occorre valutare la natura lavoristica o societaria della causale che ha portato all'esclusione: se il socio è stato escluso per ragioni sostanziali di natura lavoristica, ciò che conta è l'impugnazione del licenziamento, anche in mancanza di impugnazione della delibera di esclusione (in questo senso: Cass. n. 1259/2015; Cass. n. 24795/2016). Un secondo orientamento nega, invece, valore di discrimen ai motivi dell'esclusione: da essa discende un automatico effetto estintivo ex lege sul rapporto di lavoro, rilevabile anche d'ufficio, e risulta sempre necessario impugnare la delibera di esclusione: in mancanza, risulta vana l'impugnazione del licenziamento. L'intervento a Sezioni Unite. Da ultimo, la Cassazione si è espressa nel senso della necessaria impugnazione della delibera di esclusione del socio (Cass. n. 3836/2016), ma a fronte dei contrasti esistenti in giurisprudenza e dell'importanza della questione, relativa alla ricostruzione dei meccanismi estintivi del rapporto lavorativo e delle tutele applicabili ai soci lavoratori di cooperative, la S.C. chiede un intervento a Sezioni Unite. |