Riapertura del fallimento di società cancellata dal Registro delle imprese

La Redazione
28 Aprile 2014

Qualora emergano nuove sopravvenienze attive ovvero attività preesistenti, dopo la cancellazione dal registro delle imprese di una società già dichiarata fallita, può ammettersi la riapertura del fallimento entro il termine quinquennale di cui all'art. 121 l. fall..

Qualora emergano nuove sopravvenienze attive ovvero attività preesistenti, dopo la cancellazione dal registro delle imprese di una società già dichiarata fallita, può ammettersi la riapertura del fallimento entro il termine quinquennale di cui all'art. 121 l. fall., quindi anche oltre il termine di un anno dalla cancellazione, ex art. 10 l. fall., al fine di evitare un'ingiustificata compressione dei diritti dei creditori e garantire, così, la par condicio creditorum.

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