Esenzione da fallimento di società inattiva: computo del triennio ex art. 1 l. fall.

La Redazione
24 Aprile 2014

I presupposti richiesti dal secondo comma dell'art. 1 l. fall. ai fini dell'esenzione del fallimento devono sussistere “nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito del fallimento”.

I presupposti richiesti dal secondo comma dell'art. 1 l. fall. ai fini dell'esenzione del fallimento devono sussistere “nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito del fallimento”.
Anche nel caso di impresa già inattiva, il computo del triennio deve essere riferito al deposito dell'istanza di fallimento e non alla delibera di liquidazione.

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