Società cancellata dal Registro delle imprese: la domanda di concordato è inammissibile

La Redazione
22 Aprile 2014

La norma contenuta nell'art. 10 l. fall. secondo la quale “gli imprenditori individuale e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione del registro delle imprese” è una norma eccezionale, essendo la regola l'impossibilità, per una società non più esistente a causa della cancellazione dal registro delle imprese, di intraprendere una causa o di esservi convenuta.

La norma contenuta nell'art. 10 l.fall. secondo la quale “gli imprenditori individuale e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione del registro delle imprese” è una norma eccezionale, essendo la regola l'impossibilità, per una società non più esistente a causa della cancellazione dal registro delle imprese, di intraprendere una causa o di esservi convenuta.
Trattandosi di norma avente natura eccezionale è preclusa qualsiasi sua interpretazione estensiva ed analogica, pertanto, la società già cancellata dal registro delle imprese non potrà presentare domanda di concordato preventivo, essendo questo un distinto procedimento giurisdizionale che si articola in varie fasi indirizzate all'omologa, diverso ed autonomo dal procedimento prefallimentare di cui non costituisce certamente una fase, tanto meno necessaria.

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