Non è prededucibile il credito del subappaltatore pubblico di società fallita
17 Aprile 2014
La ratio dell'art. 118, comma 3, Cod. Appalti consiste sia nella tutela della posizione dei subappaltatori, i cui crediti sono garantiti direttamente mediante pagamento della stazione appaltante (o indirettamente, tramite controllo della certificazione confessoria dell'avvenuto pagamento da parte dell'appaltatore – fatture quietanzate), sia nella tutela della stazione appaltante stessa, non esposta ad eventuali doppi pagamenti. Intervenuto il fallimento della società appaltante, vengono meno le ragioni di tutela del subappaltatore e della committenza di cui all'art. 118, comma 3, cod. appalti: l'accertamento del credito concorsuale del subappaltatore in sede di verifica del passivo, da un lato fa venir meno il potere/dovere di sospensione dei pagamenti dovuti all'appaltatore da parte della committenza e, dall'altro, esclude quel nesso di strumentalità tra pagamento al subappaltatore e pagamento all'appaltatore che giustificherebbe il rango prededucibile. |