Non è prededucibile il credito del subappaltatore pubblico di società fallita

La Redazione
17 Aprile 2014

La ratio dell'art. 118, comma 3, Cod. Appalti consiste sia nella tutela della posizione dei subappaltatori, i cui crediti sono garantiti direttamente mediante pagamento della stazione appaltante (o indirettamente, tramite controllo della certificazione confessoria dell'avvenuto pagamento da parte dell'appaltatore – fatture quietanzate), sia nella tutela della stazione appaltante stessa, non esposta ad eventuali doppi pagamenti.

La ratio dell'art. 118, comma 3, Cod. Appalti consiste sia nella tutela della posizione dei subappaltatori, i cui crediti sono garantiti direttamente mediante pagamento della stazione appaltante (o indirettamente, tramite controllo della certificazione confessoria dell'avvenuto pagamento da parte dell'appaltatore – fatture quietanzate), sia nella tutela della stazione appaltante stessa, non esposta ad eventuali doppi pagamenti.
Ma il suddetto meccanismo opera nella fisiologia delle dinamiche degli appalti, cioè tra contraenti in bonis: intervenuto il fallimento della società appaltante, occorre fare riferimento alla normativa speciale concorsuale.
Quando il legislatore ha voluto far riferimento a procedure concorsuali le ha espressamente citate (art. 118, comma 3-bis, con riferimento al concordato in continuità aziendale).

Intervenuto il fallimento della società appaltante, vengono meno le ragioni di tutela del subappaltatore e della committenza di cui all'art. 118, comma 3, cod. appalti: l'accertamento del credito concorsuale del subappaltatore in sede di verifica del passivo, da un lato fa venir meno il potere/dovere di sospensione dei pagamenti dovuti all'appaltatore da parte della committenza e, dall'altro, esclude quel nesso di strumentalità tra pagamento al subappaltatore e pagamento all'appaltatore che giustificherebbe il rango prededucibile.

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