Deducibilità dei compensi degli amministratori

Valentina Pellicciari
25 Luglio 2017

Quali sono le condizioni per la deducibilità dei compensi degli amministratori?La deducibilità del compenso agli Amministratori ha come norma di riferimento l'art. 95 TUIR secondo cui “I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all' art. 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti”.

Quali sono le condizioni per la deducibilità dei compensi degli amministratori?

La deducibilità del compenso agli Amministratori ha come norma di riferimento l'art. 95 TUIR secondo cui “I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti”.

La disposizione quindi deroga il generale principio di competenza e introduce la regola della deducibilità per cassa.

Prevedendo che gli emolumenti corrisposti dalla società al proprio organo amministrativo siano deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento, si garantisce la simmetria temporale tra deducibilità in capo alla società erogante e la tassazione del reddito in capo all'amministratore.

L'arco temporale di riferimento varia a seconda del regime fiscale dell'amministratore, come di seguito precisato:

a) Amministratore senza partita Iva (il compenso costituisce reddito assimilato a quello di lavoratore dipendente, con emissione di cedolino paga):

i compensi sono deducibili dalla società che eroga il compenso nell'esercizio di riferimento, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio dell'esercizio successivo (c.d. “criterio di cassa allargato”),

b) Amministratore con partita Iva (il compenso costituisce reddito di lavoro autonomo):

i compensi sono deducibili dalla società solo se effettivamente erogati entro il 31.12 dell'esercizio di riferimento.

Eventuali sfasature temporali tra il principio di cassa e quello di competenza comportano variazioni in aumento in sede di determinazione delle imposte sui redditi.

Normativa civilistica

Occorre ricordare che la deducibilità dei compensi agli Amministratori, oltre ad essere vincolata all'effettiva erogazione, è ammessa solo se tali emolumenti sono stabiliti nello Statuto o, in alternativa, attribuiti con specifica delibera dell'Assemblea dei soci, a norma dell'art. 2389 c.c.

Diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, il costo per compensi erogati non è deducibile.

Come infatti anche affermato da sentenze e ordinanze della Corte di Cassazione (cfr. inter alia, Cass. Civ., n. 11781/2016, Cass. Civ., n. 21953/2015, in questo portale, con nota di Molgora, Rilevanza della delibera ai fini della deducibilità dei compensi degli amministratori, Cass. Civ., n. 20265/2013), la specifica delibera assembleare, precedente all'erogazione, è necessaria ai fini della deducibilità. Solo in tal modo si può, infatti, garantire il requisito della certezza e dell' oggettiva determinabilità dell'ammontare del costo, assicurando al contempo, ai soci, trasparenza, informazione e piena consapevolezza nella formazione della propria volontà, non essendo allo scopo ritenuta sufficiente la semplice delibera di approvazione del bilancio di esercizio nel quale sono iscritti i compensi.

L'assenza di una esplicita delibera assembleare determina quindi l'indeducibilità dei compensi erogati per difetto di certezza e obiettiva determinabilità del costo.

Limite quantitativo

Per la deducibilità dei compensi non è però sufficiente la prova della loro effettività e della determinazione certa, bensì occorre anche effettuare una valutazione dell' inerenza, in senso quantitativo, alla produzione dei ricavi che concorrono a formare il reddito.

Come affermato in recenti sentenze della Cassazione (in tal senso, sentenza n. 24379/2016 e sentenza n. 9036/2013), l'Amministrazione Finanziaria può sindacare la congruità e l'inerenza degli emolumenti se ritenuti sproporzionati, negandone parzialmente la deducibilità, nonostante l'approvazione in delibere assembleari e la corretta tenuta delle scritture contabili.

In conclusione, i compensi agli Amministratori sono deducibili alle seguenti condizioni:

  • specificatamente deliberati dai soci;
  • corrisposti nell'esercizio di riferimento, o secondo il c.d. principio di cassa allargato, occorrendone i presupposti;
  • il loro quantum non deve risultare, in caso di verifica fiscale, sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa, in assenza di una delibera dell'Assemblea che motivi adeguatamente l'importo.

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