Scissione parziale iscritta nel Registro delle Imprese opponibile al creditore

La Redazione
26 Ottobre 2016

La scissione, nel rispetto dello scopo perseguito con l'intera operazione societaria, può comportare solo la separazione del patrimonio della società scissa e non un trasferimento di beni.

La scissione, nel rispetto dello scopo perseguito con l'intera operazione societaria, può comportare solo la separazione del patrimonio della società scissa e non un trasferimento di beni.

L'iscrizione di tutte le fasi dell'operazione di scissione nel Registro delle Imprese realizza il c.d. effetto di pubblicità-notizia, proprio della trascrizione, ed è opponibile al creditore procedente della società scissa che non è si opposto nel termine di legge al progetto di scissione ex art.2503 c.c..

L'opponibilità si realizza quindi senza che sia necessaria la trascrizione dell'atto di scissione presso la conservatoria dei RR.II.

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