Comunicazioni tardive alla Consob: irretroattività per le norme più favorevoli sopravvenute

La Redazione
25 Novembre 2015

Con la sentenza n. 23912/2015, la Corte di Cassazione ribadisce che, in tema di adempimenti comunicativi alla Consob, i principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia comportano l'applicazione della legge in vigore al momento in cui si è verificato l'illecito, restando inapplicabile l'eventuale disciplina più favorevole entrata in vigore successivamente.

Con la sentenza n. 23912/2015, la Corte di Cassazione ribadisce che, in tema di adempimenti comunicativi alla Consob, i principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia comportano l'applicazione della legge in vigore al momento in cui si è verificato l'illecito, restando inapplicabile l'eventuale disciplina più favorevole entrata in vigore successivamente.

Il caso. La controversia oggetto della pronuncia riguarda una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.000 euro, ingiunta dalla Consob ad una s.r.l. per il ritardo nella comunicazione della variazione in diminuzione della partecipazione al capitale di una società per azioni, episodio accaduto nel 2007. La Corte d'appello, adita dalla società per la dichiarazione di nullità della delibera dell'Autorità, rideterminava la misura della sanzione nel minor importo di circa 5.000 euro, applicando i previgenti limiti edittali previsti dal d.lgs. 58/1998, ma successivamente modificati dalla l. n. 262/2005.

La Consob propone ricorso per la cassazione della pronuncia della Corte d'appello deducendo l'errore in cui sarebbero incorsi i Giudici di merito per non aver applicato gli importi sanzionatori in vigore tra il 12 maggio 2005 e il 24 novembre 2007, periodo nel quale si è verificata la violazione e con ciò invocando il principio di irretroattività della norma successiva eventualmente più favorevole.

Irretroattività della norma più favorevole. Accogliendo la doglianza così prospettata, i Giudici di legittimità osservano come nel caso di specie l'illecito amministrativo si sia verificato dopo l'entrata in vigore della l. n. 262/2005, con cui la sanzione edittale è stata incrementata rispetto a quanto previsto in precedenza, ma prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 195/2007 con il quale sono state distinte le ipotesi di omessa comunicazione e comunicazione tardiva, oltre che le rispettive sanzioni.

Secondo il costante insegnamento della medesima Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 29411/2011 e n. 1105/2012), in tema di sanzioni amministrative, i principi di legalità, irretroattività e divieto di applicazione analogica di cui all'art. 1, l. n. 689/1981, comportano l'applicabilità della legge in vigore al momento del verificarsi dell'illecito, con inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole e conseguente illegittimità della modificazione dell'importo della sanzione.

Ritardo e omissione della comunicazione. Per le stesse motivazioni, viene rigettato il motivo del ricorso incidentale nella parte in cui la società ingiunta lamenta l'illegittimità della sanzione inflitta per il mero ritardo della comunicazione, laddove la disciplina applicabile ratione temporis indicava come presupposto dell'illecito l'omissione dell'adempimento in questione. I giudici territoriali hanno infatti correttamente argomentato che nell'omissione deve ritenersi incluso anche il ritardo, con un'interpretazione estensiva della norma diretta ad evitare una sostanziale disapplicazione della stessa.

Procedimento sanzionatorio. Infine, in merito alla prospetta lesione del contraddittorio e all'integrità del procedimento sanzionatorio avviato dalla Consob, la Corte di Cassazione chiarisce che, ove non sia avvenuta l'immediata contestazione della violazione, il momento dell'accertamento dal quale decorre il dies a quo per la notifica degli estremi della stessa, non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto materiale, bensì con quello in cui l'Autorità abbia acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili ai fini della verifica dell'episodio.

La Corte di Cassazione conclude accogliendo il solo motivo del ricorso principale relativo al quantum della sanzione amministrativa e cassa la sentenza con rinvio alla Corte d'appello.

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