Mancata percezione degli utili: azione diretta del socio contro l’amministratore

La Redazione
26 Gennaio 2016

Il socio di una società di persone può agire direttamente nei confronti dell'amministratore per farne valere la responsabilità extracontrattuale in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 2395 c.c. e, ove sia dimostrata la mancata presentazione del rendiconto e la conseguente mancata percezione degli utili, deve ritenersi che il socio abbia fatto valere il danno subito in via diretta ed immediata. Questo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1261/2016.

Il socio di una società di persone può agire direttamente nei confronti dell'amministratore per farne valere la responsabilità extracontrattuale in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 2395 c.c. e, ove sia dimostrata la mancata presentazione del rendiconto e la conseguente mancata percezione degli utili, deve ritenersi che il socio abbia fatto valere il danno subito in via diretta ed immediata. Questo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1261/2016.

Il caso. La pronuncia nasce dalla controversia insorta tra il socio di una società irregolare e l'amministratore della stessa al quale veniva addebita l'omessa presentazione del rendiconto e la conseguente mancata percezione degli utili di spettanza dell'attore.

Con la pronuncia d'appello veniva confermata la qualificazione giuridica della domanda - già prospettata in primo grado - quale azione ex art. 2395 c.c.

L'amministratore ricorre avverso tale provvedimento in Cassazione, sostenendo che nelle società irregolari non vi sia obbligo di rendicontazione e che il socio era nelle condizioni di esaminare la documentazione contabile, lamentando inoltre la violazione dell'art. 2395 c.c. in quanto la sottrazione degli utili causerebbe un danno diretto per il patrimonio sociale, mentre la posizione del socio sarebbe lesa solo in via indiretta e dunque egli non sarebbe legittimato ad agire per il danno diretto subito.

L'obbligo di presentazione del rendiconto. In primo luogo, i Giudici di legittimità ribadiscono come il rendiconto debba essere intesso quale presentazione della situazione contabile equivalente al bilancio d'esercizio delle società di capitali, in quanto rappresentativo della consistenza patrimoniale della società e debba dunque essere presentato anche nelle società irregolari (Cass. 28806/2013, 21832/2005, 1240/1996).

Il danno diretto ed immediato subito dal socio. In merito al danno subito dal socio, la Cassazione ha già avuto modo di affermare (Cass. 1045/2007 e 2846/1996) che nelle società di persone, in quanto configurabili come centro autonomo di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci anche se prive di personalità giuridica, gli amministratori sono responsabili nei confronti dei singoli soci in termini analoghi a quanto previsto per le società di capitali dagli artt. 2393 e 2395 c.c. Per i danni subiti dal socio quale conseguenza immediata del comportamento degli amministratori, sussiste dunque la legittimazione del socio stesso ad agire per la responsabilità extracontrattuale di quest'ultimi, in virtù dell'art. 2043 c.c. ed in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c.

Il diritto alla percezione degli utili. Viene infine ribadito come, ai sensi dell'art. 2262 c.c., nelle società di persone il diritto alla divisione e distribuzione degli utili sia subordinato all'approvazione del rendiconto. Ne consegue che la mancata percezione degli utili dovuta al mancato assolvimento del corrispondente obbligo da parte del socio amministratore, comporta la lesione del diritto anzidetto e può dunque essere fatta valere dal singolo socio come danno diretto ed immediato.

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