Società benefit: una interessante novità
26 Febbraio 2016
Una interessante novità, in tema di diritto societario e dei riflessi sulla concreta prassi, viene dalla possibilità che gli enti societari possano associare al classico scopo di lucro un altro scopo c.d. benefit. In particolare, si segnala che, con la recente legge Stabilità 2016, il legislatore italiano introduce una nuova qualificazione giuridica per le società personali, di capitali e/o cooperative, che perseguono, in aggiunta alle finalità lucrative, obiettivi sociali, da evidenziare in una relazione annuale da rendere pubblica in modo adeguato. Prima nota da evidenziare è l'applicazione di tale clausola aggiuntiva a ogni tipologia societaria: società di persone, di capitali e cooperative. Pertanto, unitamente allo scopo di lucro o mutualistico, i soci dovranno perseguire un obiettivo sociale che sarà appositamente inserito nella clausola dell'oggetto sociale a seguito di contestuale modificazione dello stesso. La disposizione prescrittiva ha, come obiettivo dichiarato, lo scopo di promuovere la costituzione e di favorire la diffusione di società che perseguono attività di beneficio comune, nell'ambito di molteplici aree d'intervento, che vanno dalle persone fisiche alle comunità, dai territori all'ambiente. A ben leggere la novella legislativa, le finalità richieste, al fine di rendere le società sussumibile all'interno della nuova previsione con l'assunzione di una nuova veste giuridica, sono quelle relative al perseguimento di attività economiche destinate a realizzare effetti positivi, o la riduzione di quelli negativi, per una o più categorie di soggetti: i.e., a favore dei portatori di interessi coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività svolta dalla società (lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile). La prima criticità che occorre evidenziare risiede nella troppo ampia estensibilità dei soggetti che possono e devono essere i beneficiari dell'attività sociale svolta perseguendo lo scopo di benefit. Per essere maggiormente attenti alla redazione delle modifiche della clausola dell'oggetto sociale (ovvero in fase di costituzione), gli operatori giuridici (in particolare, i notai) dovranno ben indicare non solo (come si specificherà meglio infra) lo scopo ulteriore di beneficio ma anche i soggetti determinati o determinabili a cui favore l'attività sociale si dirigerà. Le finalità richieste, al fine di essere inquadrate in tale e ulteriore veste, sono quelle relative al perseguimento di attività economiche destinate a realizzare effetti positivi, o la riduzione di quelli negativi, per una o più categorie di soggetti, come indicati in precedenza, e degli altri portatori di interessi coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività svolta dalla società (lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile). Oggetto sociale e perseguimento dello scopo ulteriore
Sotto il profilo prettamente giuridico, l'introduzione della società benefit vuole una attenta valutazione della redazione della clausola dell'oggetto sociale e del conseguente scopo di beneficio che permette di acquisire il tipo SB (acronimo che viene indicato e suggerito per la modifica, necessaria, della ragione sociale). Se si riflette con attenzione, con rigore di sistema, un primo elemento va chiarito: la specificazione del beneficio deve essere tale da permettere ai terzi di comprendere natura, entità, finalità e destinatari del beneficio dell'attività sociale svolta dall'organo gestorio. Tale profilo ha una ricaduta immediata in termini di capacità di rendere, in senso redazionale all'interno dell'atto costitutivo modificato, giuridicamente ed adeguatamente comprensibili gli elementi supra evidenziati a vantaggio dei terzi, come detto, ma anche degli stessi soci i quali, quali portatori dell'interesse sociale ora ampliato, devono poter monitorare costantemente l'agire sociale degli amministratori al fine di eventualmente correggere l'indirizzo dell'attività. Ora, ferme le considerazioni in termini redazionali, deve essere compreso il valore economico e finanziario della modifica della clausola dell'oggetto e scopo della società. Difatti, le società benefit rappresentano una opzione a disposizione delle imprese, sia di nuova costituzione che già operanti, per proteggere la propria missione imprenditoriale di lungo termine e, di guisa, la governance della società benefit ha lo scopo di massimizzare l'impatto positivo sui creditori e sugli stakeholder, non solo di massimizzare i dividendi per gli azionisti come le altre struttura societarie profit. Pertanto, lo scopo sociale diventa una mistione di interessi, attraverso il perseguimento di uno scopo lucrativo unitamente al perseguimento dello scopo di beneficio. Vale la pena notare che l'eventuale modifica della clausola che modifica l'oggetto sociale, nel senso dell'introduzione dello scopo di benefit, determina la possibilità, naturale, che il socio dissenziente, astenuto ovvero assente possa esercitare il diritto di recesso ai sensi della disciplina societaria nelle varie tipologie possibili. D'altronde, pur se non espressamente indicato nella novella, tale determinante modificazione dell'oggetto e, soprattutto, dello scopo sociale devono essere condivise dai soci nel rispetto del procedimento assembleare e del connesso principio di collegialità. Adeguatezza della struttura e modello nuovo di amministrazione
L'introduzione della società benefit vuole uno studio parallelo con l'adozione del principio di adeguatezza. La fenomenologia della prassi societaria induce ad evidenziare che i mutamenti di circostanze e situazioni aziendali, in termini dimensionali ovvero di settore, che possono verificarsi nel corso del contratto sociale di lunga durata sono di diversa natura: possono, infatti, dipendere da avvenimenti di cui è incerto o addirittura imprevedibile il verificarsi, ovvero essere astrattamente prevedibili, seppure ne rimangono incerti l'entità, il momento in cui si verificheranno gli effetti, le modalità di produzione degli stessi effetti e il loro prolungarsi. Se la funzione del diritto delle società è quella di assicurare la puntuale esecuzione del programma sociale, recte, del perseguimento dell'oggetto sociale voluto dai soci, tale funzione deve essere assolta tenendo conto degli interessi e dei presupposti di fatto su cui la regolamentazione divisata si fonda, di modo che la modificazione degli stessi non possa non assumere rilievo giuridico e determinare la necessaria adeguatezza dei modelli divisati. Ora, proprio in tema di società benefit, nasce l'esigenza di una riflessione sistemica: l'adeguatezza concerne la sussistenza di circostanze particolari sull'andamento della composizione in itinere degli equilibri societari che incidono sull'utilità dell'affare per i singoli soci e per lo scopo di beneficio: dal punto di vista concettuale, si rileva che nella adeguatezza l'interesse dell'uno o dell'altro socio é riposto su determinate circostanze specifiche che la divisazione pattizia indica. Correlativamente, si precisa che la adeguatezza implica la positiva rappresentazione di una circostanza specifica e il mutamento dell'indifferenziato stato di fatto in cui viene conclusa la transazione, rappresentante il normale contesto entro cui si compiono le transazioni economiche, in quanto costituito da una serie indeterminata di fattori correlati tra loro, sullo sfondo delle concrete rappresentazioni dei gestori la società. Il beneficio ulteriore, che la società decide di perseguire, caratterizzerà l'adeguatezza societaria in modo ancora apprezzabile. L'adeguatezza, infatti, si specifica di un momento di analisi ulteriore, attraverso l'obbligo a carico dell'organo di amministrazione di procedere ad una relazione annuale che indichi le modalità di perseguimento dell'interesse sociale di beneficio. Oltre l'adeguatezza, il beneficio che la società vuole perseguire si associa ad un altro principio presente nella gestione dell'ente: la precauzione. Oltre ad essere identificato come principio giuridico, la precauzione viene a significare una metodologia di azione, recte, un generico approccio che i singoli componenti l'organo amministrativo debbono avere durante lo svolgimento del mandato conferito. E' indispensabile, dunque, marcare i confini tra il principio di precauzione e altri principi affini, quali ad esempio quello di prevenzione: esso, seppur molto vicino, risulta sostanzialmente differente, infatti, il principio di precauzione prevede l'utilizzo di mezzi scientifici e giuridici finalizzati alla rimozione di un rischio scientificamente accertato e dimostrabile, mentre il principio di prevenzione agisce in relazione a quei rischi incerti ed indeterminati derivanti dall'attività scientifica. Il principio di precauzione si presenta, quindi, come uno degli strumenti con cui il diritto affronta la società dei rischi, nome con cui può si può identificare la società in cui viviamo, caratterizzata costantemente dal rischio tecnologico. L'obiettivo di creare impatto positivo per risolvere problemi sociali e ambientali resta anche nel caso di ingresso di nuovi investitori, cambi di proprietà e di management. Ne risulta che il principio di precauzione, in ottica benefit, va a costituire la base di un'analisi e gestione dei rischi d'impresa effettuata in modo scientifico; pertanto, uno dei rischi cui andrebbe incontro il principio di precauzione sarebbe quello che il dubbio sull'analisi prognostica potrebbe venir riempito da affermazioni arbitrarie che consentirebbero ad alcuni la razionalizzazione dei loro interessi di parte, in aperto contrasto con gli interessi della società, o dei soci, diventando in tal modo una mera forma di precauzione gestoria da parte di chi teme di assumersi delle responsabilità. Si deve, pur tuttavia, contestare la tendenza di chi crede che l'adeguatezza, per la sua stessa enunciazione, non sarebbe neppure un principio in quanto esso sarebbe formulato in modo ambiguo, visto che può essere invocato sia per intraprendere un'azione che la sua opposta; inoltre, sempre seguendo tale impostazione, esso sarebbe volto alla ricerca di qualcosa che di fatto non può esserci: la certezza delle scoperte scientifiche La disciplina delle società benefit prevede, correttamente, un momento di riscontro circa l'andamento della gestione dell'ente in funzione del perseguimento del beneficio stabilito in atto. A tal fine si prescrive l'obbligo della società di redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio. Tale documento, a cura dell'organo di amministrazione, deve indicare la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati per il perseguimento delle finalità di beneficio comune, la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche già individuate. La relazione è soggetta a pubblicità in forma telematica sul sito della società, ferma, si ritiene, la necessità, non ancora prescritta, dell'obbligo pubblicitario nel Registro delle imprese. La rilevanza della relazione deriva dalla necessità di un continuo e periodico controllo sull'operato dell'organo di amministrazione. In tema, può essere, a ragione, associato l'obbligo di informazione di cui all'art. 2381 c.c.. In particolare, si deve considerare che l'organo di amministrazione, sia in forma endoconsiliare che esoconsiliare, deve veicolare le informazioni necessarie per poter rendere comprensibile e tracciabile la propria attività nel perseguimento del beneficio comune. Tra l'altro l'associazione dell'obbligo informativo alla gestione della società benefit (tramite la redazione della relazione annuale) porta ad estendere l'interpretazione della normativa della società benefit, così da coinvolgere anche la disciplina, ad esempio, dell'organo di controllo. Difatti, il dovere di informazione transitiva deve portare a ritenere anche il collegio sindacale quale organo destinatario delle informazioni che riguardano il perseguimento del beneficio comune, non potendosi ritenere che la mera relazione, con il relativo deposito, possa essere sufficiente per un adeguato controllo nella gestione del beneficio comune da parte dei sindaci.
Conclusioni
Sembra possibile affermare che l'introduzione della società benefit venga incontro ad una esigenza giuridica di consentire alle società già costituite di poter perseguire un ulteriore scopo oltre quello di lucro in funzione del raggiungimento di un fine prettamente economico: ottimizzare la propria attività sociale attraverso la fidelizzazione degli investitori che credano nella necessità che gli enti imprenditoriali debbano mediare gli interessi egoistici di guadagno con gli interessi della collettività. Attesa la ratio indicata supra, si deve considerare che l'attuale formulazione del dettato normativa necessita, di certo, di integrazioni che delimitino con nettezza l'ambito di operatività di tale nuova tipologia societaria, ferma, tuttavia, la convinzione che l'opera dell'interprete sarà fondamentale per giungere a calare correttamente la società benefit all'interno della disciplina positiva valida per le varie strutture societarie. Lo scopo di beneficio, attraverso la precisa indicazione dei destinatari, potrebbe consentire alle società di raggiungere un elevato standing nel settore merceologico di riferimento, attesa, come sembra possibile intuire da indagini socio-economiche, la tendenza dei risparmiatori a investire in enti ed imprese che perseguano anche un fine ulteriore, a favore della collettività. |