In G.U. la manovra correttiva: le novità in materia societariaFonte: DL 24 aprile 2017 n. 50
26 Aprile 2017
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, il testo della manovra correttiva approvata dal Governo (D.L. 24 aprile 2017, n. 50), immediatamente in vigore. Start up e PMI: l'accesso al crowdfunding. Tra le novità, particolarmente rilevante la previsione di cui all'art. 57, che estende a tutte le PMI le agevolazioni sinora dedicate alle start up innovative. Più precisamente, la manovra interviene sull'art. 26 del Decreto Sviluppo-bis (D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012) prevedendo che, ai commi 2, 5 e 6 le parole “start up innovative” siano sostituite da “PMI”. Per effetto di tale modifica, dunque, anche le PMI costituite in forma di s.r.l. potranno, ad esempio, accedere al crowdfunding per la raccolta di capitale di rischio: l'art. 26, comma 5, del D.L. n. 179/2012 consentiva, infatti, alle sole start up innovative di derogare all'art. 2468, comma 1, c.c. (ai sensi del quale le quote di partecipazione dei soci non possono “costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari”). Dopo la prima apertura al crowdfunding, attuata dalla Legge di Bilancio 2017 e riservata, però, alle sole start up costituite in forma di s.p.a. (si veda, sul punto, la news in questo portale), la manovra correttiva allarga ulteriormente la possibilità di ricorrere alla raccolta online del capitale di rischio anche alle s.r.l. Categorie di quote con diritti diversi. I commi 2 e 3 dell'art. 26, come modificato dalla manovra correttiva, consentono all'atto costitutivo delle PMI costituite in forma di s.r.l. (non più soltanto delle start up innovative, dunque), di creare categorie di quote fornite di diritti diversi, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, commi 2 e 3 c.c., nonché di attribuire a categorie di quote il diritto di voto non corrispondente al grado di partecipazione, ovvero anche senza diritto di voto, in deroga al disposto dell'art. 2479, comma 5, c.c. Marchi d'impresa fuori dal Patent box. Altra novità introdotta dalla manovra è l'esclusione dei marchi di impresa dalla disciplina del Patent box: l'art. 56 riscrive il comma 36 dell'art. 1 L. n. 190/2014: “i redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per cento dal relativo ammontare”. Resta compreso il know how. Ace ed altre novità. Con l'art. 7 si interviene sull'ACE: riduzione del tasso di rendimento nozionale da utilizzare per calcolare il beneficio dell'aiuto alla crescita economica, per società di capitali, imprenditori individuali, s.n.c. e s.a.s., nonchè riduzione della base Ace in caso di aumento degli investimenti, diversi dalle partecipazioni. Tutte le modifiche si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016. Novità anche per l'IRI (art. 58), per il transfer pricing (art. 59) e per i proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori (art. 60). |