Revocatoria di rimesse bancarie e conoscenza dello stato d'insolvenza
26 Aprile 2017
Può ritenersi integrata la conoscenza dello stato d'insolvenza della società fallita in capo ad un istituto di credito sulla base del solo bilancio d'esercizio, qualora dallo stesso emergano indici inequivocabili di tale stato?
Disciplina giuridica
L'art. 67 l.fall., rubricato “Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie”, al secondo comma prevede che “sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. Il terzo comma, lettera b) l.fall. della citata disposizione prevede altresì che: “Non sono soggetti all'azione revocatoria: b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purchè non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca”. Le suddette disposizioni (unitamente all'art. 70, comma 3, l.fall.) sanciscono quindi la revocabilità delle rimesse di conto corrente effettuate nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento che abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca, a condizione che quest'ultima fosse a conoscenza dello stato di insolvenza.
Osservazioni
Come risulta dalle norme sopra richiamate, l'accoglimento della domanda avente ad oggetto la revocatoria di rimesse bancarie implica la prova, da parte del Curatore, della conoscenza in capo alla banca dello stato di insolvenza in cui versava la società fallita nel periodo sospetto (cosiddetto “presupposto soggettivo”). Trattasi di prova che usualmente viene raggiunta mediante l'allegazione di plurimi elementi, quali, a titolo esemplificativo, protesti, procedure esecutive, notizie di stampa, richieste di rientro dell'esposizione debitoria da parte della stessa banca, risultanze di bilancio della società fallita. Ci si chiede tuttavia se anche l'allegazione di sole risultanze di bilancio, senza ulteriori elementi, sia di per sé sufficiente a ritenere integrata la prova della conoscenza dello stato d'insolvenza in capo alla banca. Parte della dottrina si è espressa in senso negativo: è stato infatti sostenuto che i dati di bilancio non sono sufficienti a fornire la dimostrazione della conoscenza dello stato d'insolvenza da parte dell'istituto bancario, poiché “spesso sono redatti in modo tale da salvaguardare la situazione e la stabilità societaria, né si può richiedere che il terzo, seppure soggetto qualificato, possa effettuare un'analisi critica dei bilanci del debitore” (Di Iulio, L'azione revocatoria fallimentare in Ghia, Piccininni, Severini, Trattato delle procedure concorsuali, Vol. II, 2010). Si segnala peraltro che è assai scarsa la giurisprudenza che si è pronunciata in tema di prova della scientia decoctionis in casi in cui il curatore abbia dedotto solo risultanze di bilancio (essendo le stesse, come si accennava, usualmente allegate unitamente ad altri elementi indiziari). Tuttavia la Suprema Corte, con sentenza del 3 maggio 2007, n. 10208, ha statuito che “costituisce dato acquisito alla comune esperienza che le banche, in considerazione dell'attività svolta, delle modalità che la connotano, della circostanza che dispongono di operatori professionali qualificati possono cogliere i sintomi di un dissesto del soggetto finanziato meglio e più tempestivamente di un soggetto non professionale, avendo a disposizione, più facilmente rispetto agli altri creditori, gli strumenti atti ad interpretarli e valutarli” (Cass. civ. n. 19894/2005 e n. 1719/2001). Tra gli elementi oggettivi che possono assumere rilievo al fine della conoscenza dell'insolvenza deve essere compreso anche il bilancio d'esercizio. La disciplina del bilancio di esercizio delle società di capitali è stata caratterizzata da una evoluzione che permette di affermarne, sotto il profilo giuridico, la funzione informativa in ordine alla composizione ed al valore del patrimonio sociale ed alla capacità economica della società…Il principio secondo il quale la funzione del bilancio di esercizio non è soltanto di misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma anche di adempiere un compito specificatamente informativo in ordine alle condizioni patrimoniali ed economiche della medesima, quindi di fornire sia ai soci sia al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere, ha assunto man mano un ruolo centrale nella disciplina del settore, affermato anche da successive pronunce (Cass. n. 23976/2004 e n. 8001/ 2004) e fonda l'affermazione della idoneità del documento a costituire un elemento in grado di dimostrare la scientia decoctionis, sempre che le risultanze non siano di equivoca interpretazione, ma dimostrino in maniera chiara ed univoca lo stato di insolvenza della società debitrice”. In tal senso si è peraltro anche già espressa questa Corte, ritenendo incensurabile l'apprezzamento espresso dal giudice di merito in ordine alla scientia decoctionis dell'accipiens, affermata facendo leva sui dati del bilancio depositato (…), dai quali emergeva la difficile situazione della società e di cui certamente la banca che aveva concesso alla società medesimi ingenti crediti doveva aver preso visione (Cass. civ., n. 4473/1997)”.
Nell'ipotesi in cui il bilancio sia l'unico elemento posto a fondamento della prova del presupposto soggettivo, occorre quindi valutare se dall'esame dello stesso emergano elementi idonei a dimostrare in modo chiaro ed inequivoco lo stato d'insolvenza della società (quali, ad esempio, l'assenza di svalutazione di crediti risalenti, la crescita dei debiti verso l'Erario, la sussistenza di voci di bilancio poco credibili). In caso di effettivo riscontro di siffatti elementi, pur con le incertezze legate ad una giurisprudenza scarsa, si potrebbe ritenere comprovata la conoscenza in capo alla banca della sussistenza dello stato di insolvenza della società fallita. |