Rivalutazione parziale e cessione di quote

26 Maggio 2016

Volendo rivalutare solo una parte della partecipazione posseduta, in quanto solo una parte della stessa si presume verrà ceduta a breve, come verrà individuata, al momento della cessione, la quota rivalutata, distintamente da quella non rivalutata, al fine di determinarne la plusvalenza? La parte venduta è da considerarsi interamente rivalutata? Occorre specificarlo nell'atto di cessione delle quote?

Volendo rivalutare solo una parte della partecipazione posseduta, in quanto solo una parte della stessa si presume verrà ceduta a breve, come verrà individuata, al momento della cessione, la quota rivalutata, distintamente da quella non rivalutata, al fine di determinarne la plusvalenza? La parte venduta è da considerarsi interamente rivalutata? Occorre specificarlo nell'atto di cessione delle quote?

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2002, n. 12, sull'argomento della rivalutazione aveva chiarito che era possibile procedere alla rideterminazione del costo o valore di acquisto anche solo per una parte della partecipazione posseduta (cosiddetta “rivalutazione parziale”).

In tal caso, se la partecipazione posseduta era “qualificata”, l'imposta sostitutiva era comunque dovuta nella misura del 4%, anche se la porzione rivalutata era inferiore alle soglie di qualificazione. Allo stato, invece, non sembrerebbe essere stata presa in considerazione la cessione di una quota parzialmente rivalutata. Si è, dunque, del parere che nel caso in esame sia, comunque, necessario specificare nell'atto di cessione delle quote la parte oggetto di rivalutazione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.