Accertamento degli elementi della società di fatto

La Redazione
26 Giugno 2017

La figura della società di fatto è coerente con il principio di effettività che informa il diritto di impresa e il cui fondamento è rappresentato dagli artt. 2082 e 2247 c.c.

Per il configurarsi di una società di fatto sono necessari tre elementi: l'esistenza di un fondo comune, l'esercizio in comune dell'attività di impresa e la partecipazione ai risultati economici dell'attività in termini di utili o di perdite. L'affectio societatis, definita come la comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale, rappresenta il risultato dell'indagine diretta ad accertare l'esistenza della società di fatto. Più precisamente, solo se si accerta l'esistenza del fondo comune, dell'esercizio condiviso dell'attività economica e della partecipazione ai relativi risultati si può ritenere esistente e concretamente attuata l'affectio societatis che, lungi dall'essere l'elemento soggettivo della fattispecie societaria, è l'in sé del fenomeno societario.

La figura della società di fatto è coerente con il principio di effettività che informa il diritto di impresa e il cui fondamento è rappresentato dagli artt. 2082 e 2247 c.c. In base a queste norme lo svolgimento dell'attività economica costituisce il presupposto primo e indispensabile per l'attribuzione ad un soggetto di diritto, persona fisica o persona giuridica, della qualità di imprenditore; il soggetto, reiterando certi atti, abbia o no la consapevolezza delle conseguenze, anche svantaggiose, cui si espone, acquista la qualità di imprenditore perché esercita, con metodo economico, attività diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi.

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