Non è abusiva la scissione parziale con cessione di quote
26 Luglio 2017
La scissione parziale proporzionale di una società di capitali, seguita dalla cessione delle partecipazioni nella società scissa, non costituisce abuso di diritto ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 212/2000, indipendentemente dalla natura dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche. È il principio affermato dall'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 97/2017, pubblicata il 25 luglio. La vicenda. Una s.p.a. propone interpello chiedendo se costituisca abuso, ex art. 10-bis L. n. 212/2000, un'operazione di scissione parziale proporzionale, a favore di una beneficiaria neocostituita, alla quale verrebbe assegnato il solo ramo immobiliare, con successiva cessione di tutte le partecipazioni della scissa, da parte dei relativi soci persone fisiche. I tre requisiti dell'abuso del diritto. L'Agenzia delle Entrate ricorda come, secondo l'art. 10-bis, comma 1, per provare la natura abusiva di un'operazione occorre il congiunto verificarsi di tre presupposti: la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, l'assenza di sostanza economica dell'operazione e l'essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale. Ebbene, secondo la Risoluzione non si rinviene l'esistenza di un indebito vantaggio fiscale in una scissione parziale proporzionale, quale quella in esame: se in tema di cessione d'azienda il legislatore prevede diverse strade, tutte lecite dal punto di vista fiscale (nella specie: la cessione c.d. diretta e quella c.d. indiretta), non può imporsi ad una persona fisica interessata alla monetizzazione dell'azienda di cui è titolare una società dalla stessa partecipata, di far circolare l'azienda esclusivamente attraverso la sua cessione c.d. diretta, con un aggravio fiscale relativo alla doppia imposizione. Nel caso di specie, la cessione di tutte le quote, a seguito della scissione, non integra un indebito risparmio di imposta. Sull'imposta di registro. L'Agenzia delle Entrate si concentra, infine, sul comparto imposta di registro: le regole applicative per la corretta tassazione degli atti presentati dal contribuente sono dettate dall'art. 20 TUR, secondo cui l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. L'Agenzia delle Entrate non può approfondire, in tema di imposta di registro, in quanto ha limitati poteri di riqualificare l'operazione posta in essere: deve infatti essere valorizzata la volontà della società di porre in essere un'operazione di scissione parziale, ex art. 20 TUR, norma che, secondo la Cassazione, non detta una regola antielusiva, ma una regola interpretativa (Cass., n. 6758/2017). |