Attribuzioni del collegio sindacale di una società a partecipazione pubblica
01 Agosto 2017
Alla luce dell'art. 3 del T.U. sulle società partecipate (D.Lgs. n. 175/16), il Collegio Sindacale di una S.p.A. che svolge anche la revisione dei conti può concludere il suo mandato oppure, dopo la modifica dello Statuto, è necessario immediatamente procedere alla nomina del nuovo Revisore?
Riferimenti normativi – L'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, dispone che “Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale”. L'art. 1, comma 2, del D.M. n. 261/2012 del MEF, inerenti le “Linee guida per l'organizzazione del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti”, viene disposto che “ai componenti del Collegio Sindacale, anche quando incaricato della funzione di revisione legale, si applicano le norme del codice civile in tema di cessazione dall'Ufficio (art. 2400 c.c.) e di sostituzione del Sindaco (art. 2401 c.c.), nonché le norme di comportamento del Collegio Sindacale 1.6 e 1.7. Si ritiene che al Collegio Sindacale e ai suoi componenti non si applichino le norme in tema di revoca e dimissioni e risoluzione consensuale del contratto relativi al revisore legale e alla Società di revisione previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 39/10”.
Osservazioni – Il quesito richiede di verificare se, alla luce della novella del 2016, sia possibile per il Collegio Sindacale di una S.p.A., a cui sono state attribuite funzioni di revisione, ultimare il proprio mandato, ovvero se sia opportuno ed obbligatorio procedere alla nomina di un nuovo Revisore. Occorre, anzitutto, disaminare la disciplina giuridica applicabile al caso di specie e, in particolare, l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, d'ora innanzi TUSP). La norma in esame, entrata in vigore dal 23 settembre 2016, prescrive che nelle società per azioni a controllo pubblico, l'attività di revisione non può essere svolta dal Collegio Sindacale. Orbene, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. n. 261/2012 del MEF, inerente la regolamentazione delle modalità di revoca e dimissioni consensuali dell'incarico di revisione legale, viene disposto che “la cessazione dall'ufficio di sindaco è disciplinata dagli artt. 2400 e 2401 c.c., anche quando la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio sindacale, a norma dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c.”. Nelle linee guida del menzionato Decreto Ministeriale viene enunciato che nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale, anche quando incaricati della funzione di revisione legale, trovano applicazione le norme del codice civile in tema di cessazione dall'Ufficio (art. 2400 c.c.) e di sostituzione del Sindaco (art. 2401 c.c.), nonché le norme di comportamento del Collegio Sindacale. Il documento, poi, precisa che “al Collegio Sindacale e ai suoi componenti non si applicano le norme in tema di revoca e dimissioni e risoluzione consensuale del contratto relativi al revisore legale e alla Società di revisione previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 39/10. L'interpretazione sistematica dell'attuale dato normativo e l'assenza della prevista disciplina attuativa inducono a ritenere, infatti, che la disciplina della cessazione dell'incarico di revisione prevista dal citato decreto trovi applicazione esclusivamente nei casi in cui la funzione di revisione legale sia affidata, per legge o per scelta statutaria, ad un soggetto esterno, Revisore unico o Società di revisione”. In buona sostanza, le citate linee guida, anticipando il contenuto del Decreto Ministeriale, hanno specificato che la cessazione del Sindaco Unico è disposta dalle norme codicistiche, mentre nell'ipotesi in cui al Sindaco si attribuita anche la funzione di revisione, “l'accettazione dell'incarico comporta lo svolgimento di entrambe le funzioni (di vigilanza e di revisione) affidate al Professionista, così come la cessazione del Sindaco comporta automaticamente la cessazione da entrambe le predette funzioni. Il Sindaco in carica, al quale sia affidata la funzione di revisione, se intende cessare tale attività, deve dimettersi dall'incarico di vigilanza, non essendo ammissibile la presentazione delle dimissioni unicamente con riferimento all'incarico di revisione. Né è ammissibile la rinunzia del Sindaco limitatamente alla sola funzione di vigilanza, con conservazione della funzione di Revisore. Parimenti si esclude la revoca del sindaco da parte della Società rispetto all'una o all'altra funzione”. Atteso tale quadre normativo, non si rivengono motivi per non ampliare la citata disciplina anche alle ipotesi in cui la revisione contabile sia stata attribuita al Collegio Sindacale, ex art. 2409-bis c.c. Di talché, rispondendo alla prima parte del quesito, è possibile escludere la possibilità di nominare un Revisore legale per lo svolgimento delle sole attribuzioni di revisione, posto che, alla luce della citata normativa, non si ritiene possibile la scissione tra le due tipologie di attribuzioni. Appurata l'indivisibilità delle funzioni di vigilanza e di revisione esercitate dal Collegio, occorre ora analizzare se le modifiche statutarie prescritte dall'art. 3 del TUSP, integrino uno dei casi di cessazione della carica di Sindaco ex art. 2400 c.c. Per vero, l'annosa questione è stata già analizzata e risolta con riguardo alle società a responsabilità limitata, grazie all'intervento del D.L. n. 91/2014 e successiva Legge di conversione L. n. 116/2014. In particolare, l'art. 20, comma 8, del menzionato Decreto dispone che “la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca”. Pertanto, il venir meno “del presupposto della obbligatorietà della nomina, collegato all'ammontare del capitale sociale, costituisce giusta causa di revoca dell'organo di controllo (Collegio sindacale o sindaco unico)”: cfr. sul punto, le Norme di comportamento del Collegio Sindacale – Principi di comportamento del Collegio Sindacale di Società non quotate, CNDCEC. Sempre nel medesimo documento, viene poi specificato che “qualora la società deliberi di modificare la clausola statutaria che prevedeva la composizione collegiale dell'organo, gli originari componenti del Collegio sindacale restano in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato. Analogo principio trova applicazione nelle ipotesi in cui l'assemblea deliberi di nominare un revisori esterno”. Alla luce di quanto detto, ricollegandosi al quesito posto, si ritiene che il Collegio Sindacale possa espletare le proprie funzioni sino alla scadenza naturale, salvo che le modifiche del TUSP vengano considerate come “giusta causa di revoca” dell'organo societario; in quest'ultima ipotesi sarebbe necessaria la nomina di un organismo ad hoc. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pare aprirsi un certo spazio per sostenere che:
|