Chi ha perso la qualità di socio non è legittimato a impugnare le delibere
31 Luglio 2017
La legittimazione ad agire, nel giudizio volto a far valere l'invalidità di deliberazioni assembleari per vizi riconducibili all'ambito di operatività dei primi due commi dell'art. 2479-ter c.c. compete solo ai soggetti espressamente indicati dalla legge, tra i quali i soci. Il venir meno, in corso di causa, del citato requisito di legittimazione (per avere l'attore perso la qualità di socio) comporta l'improcedibilità dell'azione; con la perdita della qualità di socio viene meno il potere dell'attore di interloquire con gli organi sociali e di incidere sugli effetti che la deliberazione impugnata ha prodotto nella sfera della società. A tale principio fa eccezione solo l'ipotesi in cui il venir meno della qualità di socio in capo all'impugnante sia conseguenza diretta proprio della deliberazione impugnata (nel caso di specie, il socio aveva impugnato una delibera assembleare e successivamente, a seguito della mancata sottoscrizione di un aumento di capitale, aveva perso la qualità di socio). |