Assegnazione agevolata in capo ai soci

Amedeo Mellaro
08 Agosto 2017

A seguito della Legge di Bilancio 2017, si chiede quali siano le novità introdotte in tema di assegnazioni agevolate di beni ai soci. Altresì, una S.r.l. sta valutando l'ipotesi di assegnare al socio un immobile civile, cat. catastale A/1, acquistato da un privato agli inizi degli anni 1990, fruendo dei benefici fiscali introdotti dalla L. n. 208/2015. Si specifica che il valore di assegnazione (valore catastale) è nettamente inferiore al valore fiscalmente riconosciuto dell'immobile (valore contabile)...

A seguito della Legge di Bilancio 2017, si chiede quali siano le novità introdotte in tema di assegnazioni agevolate di beni ai soci. Altresì, una S.r.l. sta valutando l'ipotesi di assegnare al socio un immobile civile, cat. catastale A/1, acquistato da un privato agli inizi degli anni 1990, fruendo dei benefici fiscali introdotti dalla L. n. 208/2015. Si specifica che il valore di assegnazione (valore catastale) è nettamente inferiore al valore fiscalmente riconosciuto dell'immobile (valore contabile). A tal proposito, si chiede quale sia l'imponibilità in capo alla società ed il corretto trattamento fiscale ai fini dell'IVA e delle imposte indirette.

Le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 565 a 566 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio per il 2017), riaprono i termini entro cui procedere alle operazioni di:

  • assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci, di cui all'art. art. 1 comma 115 - 120 della l. n. 208/2015;
  • trasformazione in società semplice, di cui all'art. 1 comma 115 - 120 della l. n. 208/2015;
  • estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, di cui all'art. 1 comma 121 della l. n. 208/2015.

La proroga delle disposizioni agevolative era necessaria in quanto, i chiarimenti resi noti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 37 del 16 settembre 2016, erano stati pubblicati a ridosso dell'originaria scadenza del 30 settembre 2016.

Le tre agevolazioni continuano a rappresentare un'opportunità di particolare appeal, tanto più che, resta nella facoltà dei contribuenti la possibilità di confrontare e pianificare le diverse alternative, messe a disposizione del Legislatore, per poi intraprendere quella fiscalmente più conveniente.

In tal senso, infatti, l'Agenzia delle Entrate (cfr. Risoluzioni n. 93/2016 e 101/2016), considerata la natura agevolativa delle disposizioni, ha più volte ammesso la legittimità dei comportamenti e delle scelte volte a realizzare un lecito risparmio d'imposta, non riconoscendo vantaggi indebiti ricollegabili all'abuso del diritto.

Relativamente alla fattispecie dell'assegnazione, si precisa che, la proroga dei termini al 30 settembre 2017, non comporta un cambiamento della natura e dell'entità dell'agevolazione: infatti, la legge di bilancio 2017 ha previsto un mero richiamo alle disposizioni dell'art. 1, commi 115 - 121 della l. n. 208/2015 (Legge di Stabilita 2016) con conseguente continuità del benefici fiscali per le operazioni effettuate entro il 30 settembre 2016 e quelle successive.

Quindi, l'agevolazione compete a condizione che, l'operazione si perfezioni e, quindi, l'atto di assegnazione sia stato stipulato, dal 1° ottobre 2016 entro il 31 dicembre 2017.

Considerato, come precedentemente accennato, il richiamo alle disposizioni introdotte con la precedente legge di Stabilità del 2016, rimane invariato il requisito della qualifica di socio: l'atto di assegnazione agevolata è ammesso solo per i soci che rivestono tale qualifica alla data del 30 settembre 2015, ovvero che siano stati iscritti entro trenta giorni dal primo gennaio 2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al primo ottobre 2015.

In tal senso, con la circolare n. 26 del 1° giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la percentuale di partecipazione del socio, della quale occorre tenere conto al fine dell'assegnazione, è quella esistente alla data dell'assegnazione stessa, pertanto, la percentuale di partecipazione dei soci può essere variata dal 30 settembre 2015 alla data dell'assegnazione anche tramite cessione di quote tra soci, mentre, in caso di ingresso di nuovi soci successivamente a tale data, questi non potranno avvalersi dell'agevolazione oggetto del quesito.

Si precisa che per le assegnazioni agevolate in capo ai soci effettuate successivamente al 30 settembre 2016, vi è uno slittamento dei termini per il versamento delle imposte sostitutive dovute in capo alla società assgnante:

  • per il 60% entro il 30 novembre 2017 ;
  • per il rimanente 40% entro il 16 giugno 2018.

utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 1836”, per l'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5% sulle plusvalenze che emergono a seguito dell'assegnazione;
  • 1837”, per l'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito dell'assegnazione.

Altresì, per completezza giova precisare che:

  • sulla differenza tra il valore normale (coincidente con il valore di mercato ed individuabile in base ai criteri dettati dall'art. 9 del d.p.r. n. 917/1986) ed il costo fiscalmente riconosciuto (di cui all'art. 110, del Tuir) dei beni oggetto di assegnazione, si applica un'imposta sostitutiva di Ires ed Irap nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli in corso al momento dell'operazione (anni 2014, 2015, 2016);
  • per le società assegnanti immobili, è prevista la possibilità di applicare, quale valore di assegnazione, quello risultante dall'applicazione delle rendite catastali ai sensi dell'art. 52, d.p.r. n. 131/1986, in luogo del valore normale;
  • il valore di assegnazione può essere assunto anche in un importo intermedio tra i due predetti valori, ossia tra il valore normale ed il valore catastale.
  • le riserve in sospensione d'imposta (quelle ad es. sorte in base a precedenti leggi speciali di rivalutazione) annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, se esistenti, sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Completate queste doverose premesse, innanzitutto, si conferma che, l'immobile oggetto del quesito, rientra tra quelli agevolabili in quanto, oltre a quelli strumentali per natura (cat. catastali B, C, D, E, A/10) ed a quelli c.d. “immobili merce“, si ricomprendono gli “immobili patrimonio“ (di cui all'art. 90 del Tuir), come le civili abitazioni, a patto che non siano utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività.

Per quanto concerne l'imposizione diretta in capo alla società, considerato che, il valore attribuito al bene in sede di assegnazione (il valore normale/il valore catastale/un valore intermedio fra i due) risulta inferiore rispetto al suo valore contabile iscritto il bilancio (ad es. nel caso di immobili rivalutati civilisticamente negli anni), non vi sarebbe un differenziale positivo da assoggettare ad imposta sostitutiva.

In tal caso, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 26/2016, pag. 16 e n. 37/2016, pag. 6, la società può comunque attribuire il bene immobile al socio senza assolvere l'imposta sostitutiva dell'8%.

Conseguentemente, nel caso di beni diversi da quelli merce, la minusvalenza che si genera dall'assegnazione è indeducibile dal reddito d'impresa ed il costo, iscritto a Conto Economico, deve essere neutralizzato con un'apposita variazione in aumento in sede di dichiarazione (rigo RF 31, codice 51, Modello Redditi SC 2017, anno 2016). La differenza tra valore di assegnazione e costo fiscalmente riconosciuto, seppur negativa, deve essere rilevata nella colonna 3 del rigo RQ82.

Ai fini IVA, facendo riferimento ad un immobile acquistato da un privato senza applicazione di Iva a monte, l'assegnazione avviene fuori campo dell'Imposta sul valore aggiunto, in quanto bene oggettivamente escluso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 6, d.p.r. n. 633/1972.

L'imposta di registro, in virtù della riduzione del 50% della base imponibile prevista dalla disciplina agevolativa dell'assegnazione, si applica nella misura:

  • del 4,5% (in luogo dell'ordinaria nella misura del 9%);
  • del 1% (in luogo dell'ordinaria nella misura del 2%), in ipotesi di assegnazione in capo al socio come “prima casa“.

Le imposte ipotecarie e catastali, sono dovute nella misura fissa ciascuna di euro 50,00.