Anatocismo bancario: emanata la Delibera CICR attuativa

Fabio Fiorucci
26 Agosto 2016

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) il 3 agosto 2016 ha emanato l'attesa delibera attuativa del comma 2 dell'art. 120 del Testo unico bancario (TUB), come sostituito dall'art. 17-bis, D.L. n. 18, 14 febbraio 2016 (convertito nella L. n. 49, 8 aprile 2016).

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) il 3 agosto 2016 ha emanato l'attesa delibera attuativa del comma 2 dell'art. 120 del Testo unico bancario (TUB), come sostituito dall'art. 17-bis, D.L. n. 18, 14 febbraio 2016 (convertito nella L. n. 49, 8 aprile 2016). La delibera sostituisce la precedente del 9 febbraio 2000, avente ad oggetto “Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria”.

L'individuazione di modalità e criteri per la produzione di interessi (non più "sugli interessi maturati") nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria è demandata al CICR dal comma 2 dell'articolo 120 del TUB. Nel dare attuazione alle disposizioni di legge, la delibera stabilisce, tra l'altro:

  • che gli interessi sono contabilizzati separatamente dal capitale;
  • che agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile;
  • che per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento gli interessi debitori divengono esigibili dal 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; in ogni caso, prima che gli interessi maturati diventino esigibili, si richiede che al cliente venga assicurato un periodo pari ad almeno trenta giorni da quando egli abbia avuto effettiva conoscenza dell'ammontare degli interessi stessi;
  • che per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento è consentito che il cliente e la banca possano pattuire – al fine di evitare il pagamento della mora o l'avvio di azioni giudiziarie - il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi);
  • è previsto che gli intermediari applichino la delibera a partire, al più tardi, dal 1° ottobre 2016.

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