Recesso del socio di s.n.c. e trattamento fiscale dell’importo corrisposto dalla società
26 Novembre 2015
L'importo corrisposto da una società in nome collettivo a un socio che recede, è deducibile fiscalmente per la parte che eccede il valore del conferimento?
Al quesito si deve rispondere affermativamente. In caso di recesso del socio di società di persone (fattispecie disciplinata, ai fini civilistici, dall'art. 2285 c.c.), questi ha diritto, ex art. 2289 c.c., a una somma di denaro rappresentativa del valore della quota. La società di persone procederà a ridurre il capitale sociale per un importo corrispondente alla quota del socio recedente e a ridurre le riserve che spettano allo stesso socio. Qualora tali somme non siano sufficienti si creerà una “differenza da recesso” che costituisce un onere per la società stessa (riconoscimento del maggior valore economico dell'azienda all'atto del recesso, cfr. Risoluzione 64/E/2008). Nella Risoluzione 25 febbraio 2008, n.64/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che dal momento che “l'importo liquidato al socio per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione (costituito ordinariamente dai conferimenti e dalle riserve di utili tassati per trasparenza, e che, in linea di principio, coincide con la differenza da recesso) costituisce in capo allo stesso reddito imponibile, al fine di evitare una doppia tassazione sullo stesso reddito, una prima volta in capo al socio recedente e successivamente in capo ai soci restanti, si ritiene che la ‘differenza da recesso' (…) sia deducibile in capo alla società nell'esercizio in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota”.
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