Le STP non possono svolgere attività che non siano professionali
09 Febbraio 2017
Con il Pronto Ordini n. 11/2017, il Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di costituire una STP adottando la forma di una società commerciale. Si chiarisce che le società tra professionisti, pur potendo essere costituite con gli schemi delle società tipiche previste dal Codice civile (società di persone o di capitali), devono rispondere ai requisiti previsti dalla disciplina speciale, contenuta nell'art. 10 L. n. 183/2011 e nel D.M., 8 febbraio 2013, n. 34. In particolare, le STP sono costituite per l'esercizio di attività professionali, per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico: l'incarico, pur conferito alla società in generale, deve essere eseguito esclusivamente dal socio professionista. La conclusione del CNDCEC è nel senso che le uniche attività professionali che la società può impegnarsi ad assumere sono quelle a cui i soci professionisti possono dare esecuzione: si tratta di esclusività dell'oggetto sociale, che preclude alle STP di esercitare attività che non siano professionali. Le attività commerciali possono essere incluse nell'oggetto sociale solo qualora risultino strumentali o complementari all'esercizio della professione. |