Start up innovative: poker di pareri del MISE
27 Maggio 2016
Il MISE ha reso disponibili quattro nuovi pareri in tema di start up innovative, fornendo così ulteriori indicazioni in tema di distribuzione di utili dopo la cancellazione dal Registro, start up a vocazione sociale, requisiti per la creazione di start up innovative nel settore commerciale e scadenza dei termini per la conferma dei requisiti.
Distribuzione degli utili dopo la cancellazione dal Registro. Con il parere n. 141349, il MISE risponde al quesito presentato dalla Camera di Commercio di Lucca e relativo alla possibilità di distribuire gli utili di una start up innovativa che si sia volontariamente cancellata dalla sezione speciale del Registro delle imprese. Nell'attuale sistema normativo, l'unico divieto è quello previsto dall'art. 25, D.L. n. 179/2012 secondo il quale la start up non ha distribuito e non distribuisce utili, prendendo in riferimento la pendenza dell'iscrizione della sezione speciale e i periodi precedenti, ma non anche quelli futuri. Il MISE afferma dunque che «ancorché gli utili siano maturati in pendenza dell'iscrizione della startup nella apposita sezione speciale, la loro divisione sia possibile anche nell'esercizio successivo alla loro maturazione».
Start up innovative a vocazione sociale. Il parere n. 141336 si occupa invece delle start up innovative a vocazione sociale, precisando che lo status di SIAVS viene rivalutato annualmente sulla base del “Documento di descrizione di impatto sociale” che deve essere depositato dalla società presso il Registro delle imprese in occasione dell'invio dell'autocertificazione iniziale e, a partire dall'anno successivo, in occasione della comunicazione annuale di conferma dei requisiti. Pertanto, se la start up alla scadenza del primo anno non invia una versione aggiornata del Documento, perde lo status speciale di SIAVS (rimanendo pur sempre una start up innovativa non a vocazione sociale), potendo recuperarlo ripresentando il Documento oltre i termini.
Requisiti per la creazione di una start up nel settore commerciale. Il MISE si occupa poi dei requisiti oggettivi per poter ottenere la qualifica di start up innovativa ai sensi dell'art. 25, D.L. n. 179/2012 (parere n. 141363). In particolare, il riferimento di cui al comma 2, lett. f) relativo all'oggetto sociale, utilizzando la disgiuntiva “o” per contrapporre alternativamente l'esclusività e la prevalenza dello stesso e la congiuntiva “e” per designare la triade sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi, indica l'inscindibilità delle tre fasi. Mentre, nella parte in cui si riferisce a prodotti o servizi “innovativi ad alto valore tecnologico” non ricorre ad alcuna congiunzione, indicando un binomio indissolubile che deve caratterizzare l'oggetto sociale per poter ottenere l'iscrizione nella sezione speciale.
Scadenza dei termini per la conferma dei requisiti. Infine, il parere n. 141293 chiarisce che il deposito del bilancio, o almeno l'approvazione del medesimo, è condicio sine qua non per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell'art. 25, soprattutto in virtù dell'accertamento di quei requisiti dinamici, come la mancata divisione degli utili. La norma fa infatti riferimento al valore della produzione annua come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, consentendo un periodo di ulteriori 30 giorni dal deposito del bilancio (per le società che convocano l'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio), per garantire la contestualità del deposito dell'ultimo bilancio e delle dichiarazioni di conferma dei requisiti. Nel caso in cui la società non abbia ancora proceduto all'approvazione del bilancio, la Camera di Commercio deve dunque sospendere la pratica per l'iscrizione della conferma dei requisiti di start up. |