Diritto di controllo del socio nelle s.r.l.

Dario Scarpa
27 Giugno 2016

Il controllo attivo del socio sulla governance non può soffrire limitazioni, estendendosi a tutti i libri sociali ed ai documenti relativi all'amministrazione, anche se presenti presso terzi. Al riguardo non si può impedire al socio di prendere visione ed estrarre copie di ogni documento societario, in ragione del fatto che il socio si pone come soggetto intraneo all'ente rispetto al quale non può valere alcuna esigenza di riservatezza propria della compagine partecipata.
Massima

Il controllo attivo del socio sulla governance non può soffrire limitazioni, estendendosi a tutti i libri sociali ed ai documenti relativi all'amministrazione, anche se presenti presso terzi. Al riguardo non si può impedire al socio di prendere visione ed estrarre copie di ogni documento societario, in ragione del fatto che il socio si pone come soggetto intraneo all'ente rispetto al quale non può valere alcuna esigenza di riservatezza propria della compagine partecipata.

Il caso

I soci di una società a responsabilità limitata chiedevano - per il tramite del loro legale - di esercitare il proprio diritto di accesso ed ispezione ai documenti contabili e dei libri sociali ai sensi dell'art. 2476 c.c., per essere congruamente informati in merito all'andamento societario, al fine di poter esercitare compiutamente le proprie prerogative di soci, anche in vista della successiva assemblea annuale per l'approvazione del bilancio. Nel contesto avvisavano l'amministratore della società che il commercialista di loro fiducia si sarebbe recato presso la sede della società per consultare la documentazione sociale ed eventualmente estrarne copia. Successivamente, a seguito del diniego all'accesso della documentazione sociale, veniva azionato procedimento cautelare d'urgenza.

Le questioni

La questione giuridica alla base della vicenda processuale in oggetto riguarda il diritto del socio di s.r.l. a poter adeguatamente controllare l'agire amministrativo.

In particolare, e nel merito, la giurisprudenza in commento afferma, in modo assolutamente corretto, che il dettato dell'art. 2476 c.c. riconosce ad ogni socio il potere di agire per dirimere i conflitti sociali e, più specificamente, la legittimazione ad ottenere provvedimenti cautelari - come la revoca degli amministratori – con ciò realizzando all'apparenza lo stesso obiettivo conseguibile con lo strumento della denunzia dell'art. 2409 c.c.

Difatti, a ben riflettere sulla ratio della norma, la previsione risponde all'esigenza di dotare la s.r.l., come tipo societario a parte ed autonomo rispetto alla s.p.a., di strumenti che consentano ai soci di poter controllare l'evolversi della gestione sociale; ciò a seguito, soprattutto, della possibile estensione di responsabilità a carico del socio per atti degli amministratori.

Da un punto di vista oggettivo, il controllo attivo del socio sulla governance non può soffrire limitazioni, estendendosi a tutti i libri sociali ed ai documenti relativi all'amministrazione, anche se presenti presso terzi.

Il nuovo art. 2476 c.c. non solo prevede che gli amministratori rispondano solidalmente dei danni cagionati alla società qualora non osservino i doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, ma riconosce la responsabilità anche in capo a quei soci che abbiano intenzionalmente agito o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società e per i terzi.

Attesa l'impostazione adottata dalla riforma societaria in merito alla nuova società a responsabilità limitata che attribuisce rilevanza alle persone dei soci, la norma è tesa a risolvere il problema, manifestatosi nella prassi delle società di piccole dimensioni, in cui spesso un socio è di fatto in grado di esercitare una vera e propria influenza indiretta sulla gestione.

Se si riflette sul dato normativo nella prospettiva della maggiore circolazione possibile delle informazioni, può sostenersi che la trasparenza diventa, di guisa, un valore preminente della corporate governance, tale da determinare la necessità che le società di capitale, nello specifico le società a responsabilità limitata, si dotino di strutture statutarie capaci di garantire circolazione delle informazioni e caratterizzate dalla previsione di flussi informativi endosocietari obbligatori e procedimentalizzati.

Ad una lettura sistematica della norma risulta una indicazione espressa di metodo, destinata a operare rispetto alle società a responsabilità limitata: la consultazione e l'informazione transitiva periodica non possono generare asimmetrie endosocietarie, tali da far sì che solo alcuni soci siano edotti della decisione da prendere e, di guisa, delle materie oggetto della stessa.

La finalità della consultazione endosocietaria è quella di soddisfare le esigenze conoscitive e di controllo dei soci di maggioranza e, soprattutto, dei soci di minoranza che non sono direttamente coinvolti nella gestione aziendale.

Osservazioni

La lettura della sentenza in commento chiarisce in modo evidente il perimetro di efficacia della richiesta di consultazione del socio di s.r.l. nel caso in cui lo stesso ritenga esista il rischio di un danno per la società.

Ebbene, proprio nell'ottica della consultazione quale criterio guida della disciplina della decisione dei soci è possibile, da subito, notare come tale diritto si presenti come prodromico alla successiva fase deliberativa: segnatamente nelle s.r.l. la delibera ovvero la decisione dei soci deve partire dall'adempiuto obbligo degli amministratori di consentire al singolo socio di avere piena ed esaustiva cognizione dell'andamento dell'ente.

Adottando una metodologia di studio della formazione della volontà sociale nella prospettiva del ruolo che, al suo interno, riveste l'informazione, ed operando, al contempo, una scissione temporale tra la fase della previa consultazione dei soci (momento transitivo informativo) e quella dell'espressione consapevole del voto da parte dei soci, la possibile impugnazione delle decisioni per assenza di informazione deve passare attraverso la verifica del rispetto del diritto del socio alla previa consultazione dei documenti sociali.

I diritti d'informazione e di consultazione rappresentano uno strumento di controllo in senso lato dei soci sull'operato degli amministratori. Atteso che i soci sono titolari del potere di controllo astrattamente idoneo di per sé a influenzare l'operato dei gestori, questi ultimi, come derivazione naturale, tendono ad agire correttamente, per evitare di subire le conseguenze di un'azione di responsabilità: l'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, fondamento della responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 1, c.c., tenderà a diminuire giacché i gestori sono assoggettati a un potenziale controllo continuo da parte di coloro che hanno investito in società.

Il diritto di controllo viene tipicamente esercitato dai soci di minoranza nei confronti della società, la quale opera attraverso i suoi amministratori, che generalmente sono invece espressione della maggioranza. Il dato della norma prevede che i diritti d'informazione e di consultazione competono ai soli quotisti che non sono contemporaneamente amministratori: i dati e le notizie ottenuti dai soci possono condurre i quotisti a far valere la responsabilità dei gestori. La legge stabilisce che l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio. Il singolo quotista chiede le informazioni e, se ritiene che ne sussistano i presupposti, esercita l'azione di responsabilità.

Volendo specificare quanto appena affermato in termini generali, potremmo definire la prescrizione in esame di tipo preventivo e repressivo, in quanto si può ritenere la relazione esistente fra il diritto di controllo dei soci e l'accertamento della responsabilità degli amministratori come tesa in primo luogo a scoraggiare qualsiasi comportamento scorretto degli amministratori e in secondo luogo ad individuare e sanzionare le violazioni commesse; pur tuttavia, la funzione di raccogliere i dati e le notizie da parte dei soci di una società a responsabilità limitata costituisce la base dell'esplicitazione di ben altri e fondamentali principi societari.

Si rifletta sul principale diritto di un soggetto che decida di aggregarsi ad una compagine societaria, nel partecipare, attraverso l'espressione del voto, alla formazione della volontà sociale, quale sintesi della ponderazione di istanze dei singoli soci: ebbene, le informazioni raccolte dai soci sono finalizzate all'esercizio consapevole del diritto di voto.

Sulla scorta dei dati e delle notizie che raccoglie, il socio può decidere di votare in senso favorevole, astenersi dall'espressione di voto, oppure opporsi alla deliberazione. In buona sostanza, chiarificando le dinamiche interne alla s.r.l., i soci possono chiedere agli amministratori quelle informazioni che li pongono in condizione di votare in modo informato. Quanto detto risulta di fondamentale importanza pratica atteso che, mentre nella s.p.a. la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori (art. 2380-bis, comma 1, c.c.) e, dunque, i soci ne sono esclusi, nella s.r.l. i soci possono disporre di poteri gestori: i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Il diritto d'informazione e di consultazione diventa lo strumento per determinarsi in senso favorevole o sfavorevole verso una decisione consapevole.

Conclusioni

Il diritto del socio di s.r.l. di ottenere la documentazione sociale, e quindi le informazioni necessarie per monitorare l'attività di gestione della società, può considerarsi come un diritto assoluto non sopprimibile attraverso decisioni consiliari.

Il socio è titolare di un dritto potestativo di controllo, che si esplica nel potere di chiedere in visione i libri e tutta la documentazione afferenti la gestione della società, cui l'ente societario è soggetto senza alcuna possibilità di sollevare contestazioni di sorta, salvo quella della pretesa assenza della titolarità del diritto.

Volendo temporalizzare la crescita del controllo del socio all'interno della s.r.l., si può considerare come la vecchia normativa disponesse che nelle società in cui non esisteva il collegio sindacale, ciascun socio aveva diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentavano almeno un terzo del capitale avevano inoltre diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione. Di guisa, il diritto di consultazione a favore del singolo socio veniva riconosciuto nelle società in cui non era presente il collegio sindacale.

All'esito della riforma, il diritto di controllo dei soci opera anche in presenza del collegio sindacale, risultando ora differenti le funzioni del diritto d'informazione e di consultazione dei singoli quotisti e quelle svolte dal collegio sindacale. Pur in presenza dell'organo sindacale sussistono le competenze e gli interessi che sono meritevoli di essere tutelati mediante il diritto di controllo ad opera dei componenti la compagine sociale.

Attesa l'impossibilità, all'interno delle dinamiche della società a responsabilità limitata, del ricorso all'autorità giudiziaria, il riconoscimento di un diritto individuale di ciascun socio all'informazione e alla consultazione assicura allo stesso la possibilità di difesa contro la mala gestio dell'organo amministrativo attraverso il diritto di controllo, sia o meno presente il collegio sindacale. Stante la facoltatività dell'organo sindacale e la mancata previsione del controllo giudiziario sulla gestione nella s.r.l., l'eccessivo potere decisionale degli amministratori viene normativamente bilanciato dal riconoscimento in capo ai singoli soci del potere di controllo.

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