Atti prodromici alla fusione viziati

La Redazione
27 Giugno 2016

In tema di fusione tra società, a tutela della certezza dei traffici giuridici e della stabilità delle organizzazioni societarie, sussiste ex art. 2504-quater c.c. “un'irregredibilità” degli effetti di una fusione viziata, dal momento in cui è avvenuta la relativa iscrizione camerale.

In tema di fusione tra società, a tutela della certezza dei traffici giuridici e della stabilità delle organizzazioni societarie, sussiste ex art. 2504-quater c.c. “un'irregredibilità” degli effetti di una fusione viziata, dal momento in cui è avvenuta la relativa iscrizione camerale: anche in ipotesi di inesistenza di una delle decisioni che precedono la fusione, essa non può avere conseguenze demolitorie della fusione, permanendo invece per gli interessati i presupposti per ottenere una tutela risarcitoria.

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