Già in vigore il decreto correttivo del T.U. sulle società partecipate

La Redazione
27 Giugno 2017

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno, ed è già in vigore da oggi, il D.Lgs. n. 100/2017, decreto correttivo del Testo Unico Madia sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016).

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno, ed è già in vigore da oggi, il D.Lgs. n. 100/2017, decreto correttivo del Testo Unico Madia sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016).

Dopo lo stop della Consulta, con sentenza n. 251/2016, entra dunque nel vivo la riforma delle società partecipate, con una revisione di alcune norme del Testo Unico, frutto di un accordo con Regioni ed enti locali.

Per effetto delle modifiche, le disposizioni del T.U. si applicano, “solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)” ed anche “alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche”.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni: soglia di fatturato dimezzato. Viene dimezzata la soglia di fatturato medio minimo per evitare la razionalizzazione, anche se solo temporaneamente: l'art. 20, comma 2, lett. d) del T.U. disponeva che i piani di razionalizzazione debbano essere adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, “le amministrazioni pubbliche rilevino partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro”; il decreto correttivo precisa che tale criterio troverà applicazione a partire dal triennio 2017-2019, mentre nelle more della prima applicazione, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a 500mila euro. Dal 2020 si torna, dunque, alla soglia originaria di un milione di euro.

Adeguamento degli statuti. Le società a controllo pubblico devono adeguare i propri statuti alle disposizioni del T.U. entro il prossimo 30 luglio; rinviata anche la data entro cui presentare il piano di esuberi e di tagli: 30 settembre.

Amministrazione. Modificato l'art. 11 sugli organi amministrativi delle società partecipate: il nuovo comma 3 prevede che “l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo” di cui agli artt. 2409-octies ss. c.c.

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