Fallimento in estensione del socio occulto
27 Giugno 2017
La ratio dell'art. 147 l. fall. è l'estensione automatica del fallimento dall'imprenditore diretto-palese all'imprenditore occulto-indiretto il cui stato di decozione è fondato sulla presunzione legislativa collegata allo stato di decozione dell'imprenditore insolvente; l'estensione del fallimento prevista dall'attuale art. 147, comma 5, l. fall. concreta una “rettifica formale”: l'imprenditore fallito in via diretta deve ritenersi essere la società, mentre falliscono in estensione tutti i suoi soci illimitatamente responsabili — che non hanno la qualità di imprenditori — compreso quello che in origine appariva essere un imprenditore individuale. L'art. 2297 c.c. prevede per le società in nome collettivo irregolare la responsabilità per le obbligazioni sociali di tutti i soci, non operando nessuna distinzione tra soci palesi e soci occulti. L'art. 2615, comma 2, c.c. stabilisce che per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote. La norma dell'art. 2267 c.c. non distingue tra soci palesi e soci occulti, pertanto, anche i soci occulti, titolari dell'interesse imprenditoriale connesso all'attività economica svolta, rispondono delle obbligazioni delle società. |