PMI innovative e obbligo di certificazione del bilancio
27 Luglio 2016
In tema di PMI innovative, l'obbligo di certificazione del bilancio, sancito dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L. n. 3/2015 nasce in sede di approvazione del bilancio stesso?
Il problema si pone con riferimento alle PMI per le quali la necessità di certificazione del bilancio sorge solo nel momento dell'iscrizione e per le finalità previste dalla norma sulle PMI Innovative. Con la Circolare 3 Novembre 2015, n. 3683, (si veda, sul punto, la news in questo portale) il Ministero dello Sviluppo Economico sul tema in commento ha evidenziato che in sede di prima iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, la certificazione potrà essere successiva alla redazione e approvazione del bilancio, purché precedente alla domanda di iscrizione, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa sulle PMI Innovative. Con parere 26 Gennaio 2016, Prot. 19271, (ancora, sul punto, la news in questo portale) il Ministero ha ribadito quanto affermato in precedenza, chiarendo che occorre distinguere tra due momenti: quello “propedeutico” e quello “a regime” (cioè successivo all'iscrizione della PMI nella sezione speciale) Nell'ipotesi della certificazione del bilancio relativo all'esercizio precedente l'iscrizione nella sezione speciale, può ritenersi applicabile l'ipotesi di revisione volontaria, quindi la certificazione potrà essere successiva all'approvazione del bilancio. In questo caso, sarà il legale rappresentante della PMI a dare mandato al revisore per produrre una relazione sul bilancio, già approvato dall'Assemblea, da depositare presso il registro delle Imprese. Dal momento in cui la PMI viene iscritta nella sezione speciale, trova piena applicazione la disciplina della revisione legale e, pertanto, per tutti gli esercizi sociali che si chiudono dopo l'iscrizione della PMI alla sezione speciale e fin quando permane tale iscrizione, il bilancio dovrà essere certificato secondo le regole dettate dal D.Lgs n. 39/2010, trattandosi di revisione legale. Conseguentemente, la nomina del revisore sarà di competenza dell'Assemblea e la relazione del revisore sarà resa all'Assemblea prima dell'approvazione del bilancio. |