Non è abusiva la scissione parziale finalizzata all’assegnazione agevolata dei beni ai soci

La Redazione
27 Luglio 2017

Non configura abuso di diritto un'operazione di scissione parziale asimmetrica non proporzionale, finalizzata all'assegnazione agevolata di beni immobili, ex art. 1, commi 115-120, L. n. 208/2015, ai soci che riceveranno partecipazioni nella società scissa.

Non configura abuso di diritto un'operazione di scissione parziale asimmetrica non proporzionale, finalizzata all'assegnazione agevolata di beni immobili, ex art. 1, commi 115-120, L. n. 208/2015, ai soci che riceveranno partecipazioni nella società scissa.

A un giorno di distanza dalla precedente Risoluzione n. 2017/97/E (si veda la news, in questo portale), l'Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi – con Risoluzione n. 98 - della natura non abusiva di operazioni di scissione non proporzionale, in questo caso finalizzata all'assegnazione agevolata dei beni ai soci, ai sensi della Legge di Stabilità 2016.

La vicenda. La risoluzione fornisce risposta a un interpello proposto da una società in accomandita semplice, interessata a compiere una scissione parziale asimmetrica non proporzionale, in cui le quote della società beneficiaria, da costituire ex novo, sempre nella forma di s.a.s., verranno attribuite a due soci della società scindenda; in seguito alla scissione, avverrebbe l'assegnazione agevolata di beni immobili in favore dei soci della società scissa.

La società ritiene che tale operazione non risulta abusiva, ex art. 10-bis L. n. 212/2000, ed ha chiesto un parere all'Agenzia delle Entrate.

La scissione. La Risoluzione ribadisce che l'operazione di scissione, anche non proporzionale, in linea generale è fiscalmente neutrale, e precisa che l'operazione prospettata nel caso di specie non appare voler aggirare alcun principio dell'ordinamento, se si considera che la possibilità di assegnare beni solo ad alcuni soci è stata prevista dalla Circolare 2016/26/E: considerato che “la scissione risponde alla necessitò di riorganizzare l'assetto societario per permettere solo ad alcuni soci (quelli che resteranno nella società scissa) di procedere all'assegnazione agevolata degli immobili […] la scrivente ritiene che detta scelta, meritevole di tutela, non integra lo sviamento della ratio di alcuna norma o principio dell'ordinamento”. Escluso, insomma, un indebito vantaggio fiscale.

Imposta di registro e riqualificazione dell'operazione. Quanto al comparto imposta di registro, l'Agenzia delle Entrate, la scelta della società istante di porre in essere un'operazione di scissione parziale non viene valutata ex art. 10-bis L. n. 212/2000, bensì alla luce dei criteri interpretativi forniti dall'art. 20 TUR.

In ordine alla possibile riqualificazione, ex art. 20, dell'operazione di scissione, viene evidenziato che la stessa non presenta aspetti di criticità, tenuto conto che l'operazione di scissione è espressamente disciplinata, nell'ambito dell'imposta di registro, dall'art. 4, lett. b) Tariffa, allegata al D.P.R. n. 131/1986, con applicazione dell'imposta fissa nella misura di euro 200.

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