Imprenditore occulto e impresa societaria
03 Agosto 2017
Per la configurabilità dell'imprenditore “occulto”, nell'ambito della società di capitali, è necessaria la presenza degli elementi caratteristici della titolarità d'impresa, elementi afferenti il potere gestorio e la responsabilità patrimoniale. Una corretta interpretazione dell'art. 147 l. fall. esclude dall'area dell'imprenditore occulto l'istituto dell'amministratore di fatto di società di capitali, atteso che per la configurabilità dell'imprenditore occulto non è sufficiente l'esitenza di un penetrante potere di ingerenza nella gestione della società tramite il compimento diretto di atti gestori ovvero tramite il condizionamento vincolante dell'operato delli amministratori di diritto, ma è necessario che dall'attività derivino anche conseguenze economiche dirette, in termini di rischi, utili e perdite, nel suo patrimonio (come nel caso di prestazione di fideiussione con rinuncia al diritto di regresso nei confronti della società; finanziamenti infruttiferi, apporto i nuova finanza nel concordato preventivo). Parimenti, l'art. 147, comma 5, l. fall., con la locuzione “impresa riferibile”, esprime il concetto di “imprenditore occulto” che va tenuto distinto rispetto a quello di “direzione e coordinamento” contemplato dagli artt. 2497 e ss. c.c. |