SRL e responsabilità dell’amministratore di fatto verso la società e verso i creditori

La Redazione
02 Settembre 2015

In caso di fallimento di una società di capitali, le diverse fattispecie di responsabilità dell'amministratore, verso la società ex art. 2392 c.c. e verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c., confluiscono in un'unica azione esercitabile dal curatore, ex art. 146 l. fall.

In caso di fallimento di una società di capitali, le diverse fattispecie di responsabilità dell'amministratore, verso la società ex art. 2392 c.c. e verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c., confluiscono in un'unica azione esercitabile dal curatore, ex art. 146 l. fall.

L'azione a tutela dei creditori sociali è esercitabile anche con riferimento alle s.r.l., pur non essendo espressamente menzionata dall'art. 2476 c.c.: le norme dettate per le società per azioni (2394 e 2394-bis) devono ritenersi applicabili anche alle società a responsabilità limitata, essendo autorizzata la loro applicazione analogica dall'art. 12 disp. prel. c.c. La responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali trova la stessa ratio nella s.p.a. come nella s.r.l.

Le norme che disciplinano le attività degli amministratori di una società di capitali sono applicabili non solo alle persone fisiche regolarmente immesse nelle funzioni d amministrazione, ma anche a coloro che siano di fatto ingeriti nella gestione della società, anche in assenza di formali investiture da parte della società.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.