Le s.r.l. a capitale libero e la riduzione nominale per perdite

27 Settembre 2016

In caso di s.r.l. costituita con capitale sociale pari o superiore ad euro dicemila, qualora si verifichino perdite superiori al terzo del capitale sociale che portino questo ad un importo inferiore ad euro diecimila, è legittima la delibera di riduzione del capitale sociale assunta a maggioranza, senza la contestuale delibera di ricostituzione del capitale, purché le perdite risultino azzerate ed il capitale sociale sia almeno pari ad 1 euro e risulti interamente liberato. Per l'adozione della delibera di riduzione non è necessario modificare preliminarmente lo statuto sociale introducendo clausole che riproducano le nuove regole di formazione della riserva legale previste dall'ultimo comma dell'art. 2463 c.c.

Massima n. 26 del Comitato Regionale Notarile della Campania

In caso di società a responsabilità limitata costituita con capitale sociale pari o superiore ad euro 10.000,00, qualora si verifichino perdite superiori al terzo del capitale sociale che portino questo ad un importo inferiore ad euro 10.000,00, è legittima la delibera di riduzione del capitale sociale assunta a maggioranza, senza la contestuale delibera di ricostituzione del capitale ad un importo pari o superiore ad euro 10.000,00, purché le perdite risultino azzerate ed il capitale sociale sia almeno pari ad 1,00 euro e risulti interamente liberato. Per l'adozione della delibera di riduzione non è necessario modificare preliminarmente lo statuto sociale introducendo clausole che riproducano le nuove regole di formazione della riserva legale previste dall'ultimo comma dell'art. 2463 c.c.

La Commissione studi societari del Comitato Notarile della Regione Campania si sofferma sulla tematica del capitale sociale minimo nella società a responsabilità limitata. Il quarto comma dell'art. 2463 c.c. (introdotto dall'art. 9, comma 15-ter, d.l. n. 76 del 28 giugno 2013 e convertito, con modificazioni, dalla l. n. 99 del 9 agosto 2013) consente, infatti, di fissare il capitale sociale minimo ad un importo pari ad almeno un euro.

A tal proposito si deve, però, considerare l'esistenza di un difetto di coordinamento tra il nuovo art. 2463 e l'art. 2482-ter c.c. (dettato in materia di riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite). Se, infatti, in forza del novellato art. 2463 c.c. il capitale sociale di una società a responsabilità limitata può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro, l'art. 2482-ter, comma 1, c.c. afferma che “se per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463 c.c. [...]”, il n. 4) dell'art. 2463 che afferma che “l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve contenere: 1) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro”.

L'art. 2482-ter c.c. prevede che la società, in caso di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale tale da portarlo al di sotto del minimo legale, proceda al suo scioglimento, alla trasformazione (anche diretta) in società di persone ovvero all'azzeramento delle perdite e alla ricapitalizzazione del capitale ad un importo non inferiore a quello minimo stabilito dalla legge. Poiché oggi la condizione per la costituzione della società è che la stessa abbia un capitale sociale non inferiore ad un euro (e non più a diecimila euro) è ben possibile che i soci deliberino, quale “opportuno provvedimento” ex art. 2482-ter c.c., solo la riduzione del capitale sociale con azzeramento delle perdite fissando il capitale sociale ad un importo almeno pari a un euro (Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 892-2013, Rescio, Marasà, Montagnani).

Il Comitato Notarile Campano, similmente a quanto già affermato dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 143, afferma, pertanto, che è possibile ridurre il capitale sociale per perdite ad una cifra inferiore a euro diecimila senza necessità di “ricapitalizzarlo” alla cifra di euro diecimila.

La massima precisa inoltre che a) per l'adozione di tale delibera non è necessario il consenso unanime dei soci ma è sufficiente una delibera adottata a maggioranza, non sussistendo alcuna violazione dell'art. 2482-quater c.c.; tale articolo afferma che “in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci”. L'adozione di un capitale sociale inferiore ad euro diecimila, comportando l'applicazione del quinto comma dell'art. 2463 c.c., il quale introduce un sistema “accelerato” di formazione della riserva legale e un innalzamento del valore minimo della riserva legale, potrebbe, infatti, incidere sulla conseguente contrazione del diritto dei soci alla distribuzione degli utili. Tuttavia, si precisa, l'adozione del nuovo importo di capitale sociale determina l'applicazione di nuove regole programmatiche che non incidono comunque sui diritti già maturati dai soci (basti pensare che a seguito della riduzione del capitale la riserva legale risulterà azzerata; b) non risulta necessaria la modifica dello statuto con riferimento alla diversa e “accelerata” formazione della riserva legale tipica delle s.r.l. a capitale c.d. libero. Ai sensi, infatti, dell'art. 2463 “la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro”. La riduzione del capitale sociale ad un euro importa l'adozione automatica di tutte le regole di funzionamento di tale società a responsabilità limitata senza necessità di effettuare alcuna modifica formale dello statuto sociale vigente; c) il capitale sociale, a seguito della riduzione nominale per perdite, deve risultare interamente liberato. Su tale ultimo aspetto anche la dottrina (Rescio) ritiene che, compatibilmente con l'art. 2463, comma 4, c.c., il capitale sociale eroso dalle perdite al di sotto di euro diecimila debba essere interamente versato.

Tale massima offre lo spunto per considerare, brevemente, il rapporto tra il regime particolare previsto per le s.r.l. a capitale libero e/o semplificate (conferimenti in denaro da liberare integralmente, accelerazione nella formazione della riserva legale e utilizzo della medesima nelle operazioni di aumento gratuito del capitale sociale) e le altre operazioni sul capitale. In particolar modo:

  • la possibilità da parte di una s.r.l. “a capitale sociale libero” pari a un euro di deliberare un aumento di capitale sociale a pagamento ad una cifra inferiore a euro diecimila da liberarsi mediante conferimenti in natura;
  • la possibilità da parte di una s.r.l. “ordinaria” di ridurre “volontariamente” il capitale sociale assumendo così “la forma” di una s.r.l. a capitale sociale libero o “semplificata”, qualora, all'esito dell'operazione, la somma del capitale sociale e della riserva legale risulti di ammontare inferiore a euro diecimila.

In merito alla prima problematica il quesito di fondo consiste nel valutare se l'obbligo di liberare integralmente il capitale in denaro previsto per le s.r.l. a capitale libero e le s.r.l. semplificate valga solamente nella fase costitutiva della società ovvero anche successivamente, nella fase evolutiva (es: aumenti di capitale sociale a pagamento).

A tal fine si registrano due diversi orientamenti.

Da un lato la commissione società del Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 130 afferma che in sede di aumento di capitale vengono meno le esigenze di speditezza, di semplificazione e di immediata disponibilità di un capitale iniziale "liquido", e che pertanto “[…] tale obbligo e tale divieto non si applicano ai conferimenti da eseguire in sede di aumento di capitale di s.r.l. semplificate o s.r.l. a capitale ridotto, nemmeno nelle ipotesi in cui il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore a euro 10.000 e la società mantenga la forma di s.r.l. semplificata o s.r.l. a capitale ridotto”.

L'orientamento della commissione societaria milanese è altresì sposato da Assonime nella circolare n. 29/2012 ove si afferma che “[…] se però […] la ratio dell'obbligo di conferimenti in natura va rinvenuta nelle esigenze di semplificazione della fattispecie costitutiva della società, in un momento successivo alla costituzione queste esigenze potrebbero essere venute meno e conseguentemente anche il divieto di conferimenti in natura”; sempre secondo Assonime, “l'obbligo di liberazione del conferimento in denaro senz'altro non è applicabile quando l'aumento porti il capitale ad eguagliare o superare la soglia dei 10.000 euro” e da altra parte della dottrina (Baudino) la quale afferma che “non è precluso che conferimenti in natura possano essere effettuati in un secondo tempo, successivamente alla costituzione”.

Dall'altro lato si registra l'opinione di chi ritiene che i vincoli previsti per tali tipi di s.r.l. valgono anche in sede di aumento di capitale sociale (Busani – Busi) e che “è da escludere che per le s.r.l. tradizionali costituite con meno di diecimila euro di capitale si possa presentare il dubbio circa la possibilità di aumentare il capitale tramite versamenti parziali ovvero mediante conferimenti in natura (anche per portare il capitale stesso da un euro a meno di diecimila euro) […]. Infatti alle s.r.l. tradizionali costituite con capitale sociale compreso tra un euro e 9.999.99 euro si applicano tutte le disposizioni dettate per le s.r.l. tradizionali, senza che per esse sia previsto il filtro della compatibilità" (Spolidoro). Si evidenzia, a tal proposito, che anche la recente massima n. 21 della del Notariato Campano, prendendo posizione sul tale problematica, afferma che: “il divieto di eseguire conferimenti diversi dal denaro e l'obbligo di versare l'intero importo dei conferimenti in danaro al momento della sottoscrizione, imposti dagli artt. 2463, 4° comma, e 2463-bis, 2° comma, n. 3), c.c. rispettivamente per la "s.r.l. a capitale marginale" e per la "s.r.l. semplificata", operano non soltanto in fase di costituzione della società ma anche nel caso di aumento oneroso del capitale fino ad un importo inferiore a 10.000 euro”. L''unico elemento che accomuna i due modelli di s.r.l. semplificata e di s.r.l. a capitale libero, consiste nella presenza di un capitale inferiore a euro diecimila e dalla sussistenza di tale requisito discendono le limitazioni in materia di conferimenti. Secondo il notariato campano, la sola fissazione del capitale sociale in un importo inferiore a euro diecimila giustifica, di per se, l'applicazione di una disciplina più rigida in materia di conferimenti, a garanzia della formazione di un capitale composto da risorse monetarie pienamente disponibili.

Anche la seconda problematica risulta controversa. Occorre, infatti, considerare che anche in questo caso esiste un difetto di coordinamento tra l'ammontare minimo del capitale sociale e l'art. 2482 c.c., in materia di s.r.l., il quale dispone che la riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti possa avere luogo “nei limiti previsti dal numero 4) dell'articolo 2463” e, dunque, anche in questo caso, entro il limite di euro diecimila e che a mente dell'art. 2465, comma 5, c.c. “la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro”.

A tal fine parte della dottrina (Magliulo) ritiene sia possibile che una s.r.l. riduca volontariamente il capitale sociale ai sensi dell'art. 2482 c.c. trasmigrando verso la forma di s.r.l. a capitale sociale libero o semplificata. Tale dottrina distingue, però, le due fattispecie; nel primo caso si potrebbe ridurre il capitale sociale ex art. 2482 c.c. e, nelle more dell'attuazione della riduzione reale del capitale sociale, la società opererebbe nella forma della s.r.l. ordinaria, mentre dopo tale attuazione essa verrebbe a conformarsi al modello della s.r.l. a capitale sociale libero. Laddove, invece, il modello di arrivo fosse quello della s.r.l. semplificata, il problema, secondo tale dottrina, diverrebbe più complesso, atteso che la sua adozione implicherebbe anche un mutamento nella denominazione sociale attraverso l'inserimento della locuzione “semplificata” che a sua volta implica la riduzione del capitale sociale.

Accogliendo la tesi maggioritaria (CNN, Magliulo, Zanarone, Commissione Società Consiglio Notarile di Milano) in forza della quale la pendenza del termine previsto per l'opposizione dei creditori determina anche l'inefficacia della riduzione reale del capitale, il passaggio da una s.r.l. ordinaria a una s.r.l. “speciale” sarebbe subordinato alla mancata opposizione dei creditori nel termine dei 90 giorni dall'iscrizione della delibera al Registro delle imprese, salvo attuazione immediata della eseguibilità della riduzione mediante applicazione delle cautele previste, da un lato, in materia di trasformazione regressiva (art. 2500-novies c.c.) e di revoca dello stato di liquidazione (art. 2487-ter c.c.) e, dall'altro lato, in materia di fusione (art. 2503, comma 1, c.c.) e di scissione (art. 2506-ter, comma 5, c.c.) come stabilito dal recente Studio del Consiglio Nazionale del Notariato (n. 41-2016).

Per altra parte della dottrina (Tronci, Patriarca) l'esistenza di un “patrimonio netto vincolato” sembrerebbe impedire una riduzione reale del capitale sociale che abbia come risultato la riduzione di tale “patrimonio netto vincolato” - costituito dalla somma del capitale sociale e dalla riserva legale - al di sotto d euro diecimila. Un autore in particolare (Rescio) afferma che il riferimento “all'aggiunto quarto comma, là dove si prescrive l'accumulo accelerato della riserva legale in misura tale da assicurare il raggiungimento di un patrimonio netto vincolato di euro 10.000 […]. Tale disposizione […] ruota intorno al concetto di patrimonio netto vincolato […]: essa, dunque, è interpretabile come sancente l'inammissibilità di una riduzione volontaria e reale del patrimonio netto vincolato, con conseguente inammissibilità di una riduzione volontaria e reale del capitale che determini un patrimonio netto vincolato inferiore ad euro 10.000 (se il capitale è ordinario) ovvero inferiore a quello, minore di euro 10.000, di cui attualmente gode la s.r.l. (se il capitale è ridotto)”.

Guida all'approfondimento

In dottrina:

Baudino, La nuova Società a Responsabilità Limitata Semplificata: prime riflessioni e spunti operativi, in Il nuovo diritto delle società, a cura di Italia Oggi, n. 12/2012;

Cagnasso, La nuova s.r.l. italiana: una scelta legislativa eccezionale o un modello nuovo e stabile di efficienza?, in Nuovo dir. soc., 2014, 34;

Magliulo, La riduzione reale del capitale nella società a responsabilità limitata, in Nuovo dir. soc., 2013, 71 ss.; nonché Capitale sociale e operazioni straordinarie nelle nuove s.r.l., in Eutekne, 2014;

Marasà, Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start up innovative prima e dopo la L. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013, in Società, 2013;

Rescio, Le s.r.l. con capitale ridotto (semplificate e non semplificate), in Riv. dir. soc., 2013; nonché La s.r.l. a capitale simbolico e s.r.l. semplificata, in I modelli di impresa societaria fra tradizione e innovazione nel contesto europeo, a cura di Montalenti, Giuffré, 2016, 73;

Patriarca, Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto dopo un anno: ancora più dubbi che certezze?, in Nuovo dir. soc., 2013;

Tronci, La riserva legale a formazione accelerata: problemi vecchi e nuovi, in Riv. soc., 2014, 191;

De Luca, Manutenzione del capitale nelle s.r.l. semplificate e in quelle in crisi, in Società, 2013, 1185;

Spolidoro, Una società e responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?), in Riv. soc., 2013, 1085;

Montagnani, Prime (e ultime) osservazioni su s.r.l. ordinaria e semplificata quasi (ma con) capitale, in Riv. dir. comm., 2013, II, 395;

Zanarone G., sub art. 2482 c.c., in AA.VV. “Della società a responsabilità limitata”, artt. 2475-2483, in “Il codice civile. Commentario”, fondato da Schlesinger P., diretto da Busnelli F.D., t. 2, Giuffrè, 2010, 1633;

Racugno, Le modificazioni del capitale sociale, in Riv. Soc., 2003, 834.

Nella prassi:

Assonime, La società a responsabilità limitata con capitale ridotto, Circolare n. 29/2012, 24;

Massima n. 143 della Commissione per i principi uniformi in tema di società del Consiglio Notarile di Milano, 2014;

Massima n. 130 della Commissione per i principi uniformi in tema di società del Consiglio Notarile di Milano, 2014;

Massima n. 35 della Commissione per i principi uniformi in tema di società del Consiglio Notarile di Milano, Milano, 2014;

Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 892-2013;

Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 41-2016.