La tutela reale del socio lavoratore di cooperativa escluso in seguito al licenziamento
13 Febbraio 2017
Se la delibera di esclusione del socio lavoratore di una cooperativa è fondata esclusivamente sull'intervenuto licenziamento disciplinare, alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento consegue l'illegittimità della delibera di esclusione stessa, e trova applicazione la tutela reale del posto di lavoro. Lo afferma la Cassazione, Sez. Lavoro, nella sentenza n. 3634 del 10 febbraio scorso. Il caso. La socia lavoratrice di una società cooperativa, alla quale erano state irrogate sanzioni disciplinari consistenti nella sospensione dal lavoro e licenziamento, si rivolgeva al Tribunale, che rigettava le domande attrici. La Corte d'Appello, però, dichiarava illegittime le sanzioni disciplinari e condannava la cooperativa a reintegrare la dipendente e al risarcimento dei danni. La vicenda giungeva, infine, in Cassazione. Esclusione del socio e licenziamento. Con la pronuncia in esame la S.C. intende dare continuità all'orientamento secondo cui quando il rapporto di lavoro all'interno di una società cooperativa si sia risolto non in ragione della cessazione del rapporto associativo, bensì a cagione del licenziamento disciplinare del socio, in base all'art. 2 L. n. 142/2001 trova applicazione l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e dunque la disciplina ordinaria di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato. In altre parole, se l'esclusione del socio è dovuta esclusivamente al licenziamento, se quest'ultimo viene dichiarato illegittimo, del pari illegittima è l'esclusione: si applica, insomma, la tutela c.d. reale del posto di lavoro (così: Cass. n. 1259/2015; Cass. n. 17868/2014). |