Verifica della clientela e archivio unico informatico

Valentina Pellicciari
27 Ottobre 2015

Nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 è stato pubblicato il Provvedimento della Banca di Italia del 31 luglio 2015 che modifica la disciplina adottata, con due provvedimenti del 3 aprile 2013, in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione nell'Archivio Unico Informatico.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 è stato pubblicato il Provvedimento della Banca di Italia del 31 luglio 2015 che modifica la disciplina adottata, con due provvedimenti del 3 aprile 2013, in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione nell'Archivio Unico Informatico.

Le modifiche apportate concernono principalmente gli obblighi antiriciclaggio applicabili nell'ambito delle operazioni di cessione di crediti commerciali.

Nell'agosto 2014, la Banca d'Italia aveva posto in pubblica consultazione alcune modifiche ai provvedimenti del 3 aprile 2013 in relazione agli obblighi antiriciclaggio applicabili in caso di operazioni di factoring.

Le società di factoring avevano, infatti, inviato numerose segnalazioni sulle difficoltà di ordine pratico nell' adempiere ai suddetti obblighi, in quanto normalmente non intrattengono rapporti diretti con i debitori ceduti.

Le modifiche proposte pertanto si ponevano l'obiettivo di chiarire che, nell'ambito di tali operazioni, il debitore ceduto non era da considerare cliente, nemmeno occasionale, della società cessionaria, a meno che non fosse intervenuto un nuovo accordo tra creditore cessionario e debitore ceduto, anche in forma di dilazione dei termini di pagamento.

Nel provvedimento del 31 luglio 2015, la Banca d'Italia ha recepito le istanze delle società interessate ed ha stabilito che nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti agli obblighi di adeguata verifica e registrazione nell'Archivio Unico Informatico (AUI), “i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell'intermediario cessionario solo nell'ipotesi in cui intervenga un accordo tra l'intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest'ultima non sia a titolo gratuito)”.

A commento del provvedimento, la Banca d'Italia ha segnalato che:

  • le operazioni di factoring di solito riguardano la cessione di crediti di natura commerciale (e non finanziaria) che derivano da rapporti sorti con soggetti non tenuti agli obblighi di adeguata verifica. Il debitore ceduto non ha, infatti, sin dall'origine la qualifica di cliente dell'intermediario ai fini della normativa antiriciclaggio;
  • gli accordi di dilazione di pagamento che si limitano alla sola modifica delle scadenze rivestono comunque natura finanziaria, a prescindere dalla produzione di effetti novativi, poiché sospendono l'esigibilità immediata dei crediti.
  • la gratuità della dilazione non fa acquisire al debitore ceduto la qualifica di cliente del cessionario.

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